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La responsabilità professionale

La responsabilità professionale

Sempre più l’operato clinico-diagnostico del medico comporta precise implicazioni giuridiche

Data di pubblicazione: 26 ottobre 2017

Il concetto di responsabilità

Per il giovane medico è davvero importante conoscere tutti i risvolti della responsabilità professionale. L’obiettivo di questo articolo è quello di introdurre alla tematica.

Nel periodo 2001-2011 i contenziosi medico-legali non hanno conosciuto crisi, tanto che la somma dei premi pagati da strutture sanitarie e professionali a compagnie assicurative italiane in un solo anno è stata pari a oltre 520 milioni di euro.

L’associazione AAROI-EMAC (Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica) ha reso noti i dati preliminari dello studio sui contenziosi per i medici iscritti all’associazione stessa: tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2014, sono state esaminate in totale 490 denunce relative a 323 sinistri. Di questi il 10% si è verificato in sala operatoria; nel 64% dei casi è stato coinvolto l’anestesista-rianimatore (responsabilità di equipe) e nel 70% dei casi il tipo di danno contestato era un decesso.

Il tema del contenzioso medico-legale va dunque affrontato e gestito con la massima serietà, da una parte per arginare la forte incidenza di denunce, dall’altra per valutare al meglio le dinamiche che conducono ad un sinistro in modo da evitare che lo stesso possa verificarsi nuovamente.

Nell’ultimo anno invece, forse in conseguenza della legge Gelli, i contenziosi risultano in forte diminuzione e, inoltre, 3 cause su 4 danno ragione al medico. Anche perché il 70-80% delle cause tra medico e paziente si concludono con l’accertamento che la malpractice non si è verificata.

Con il termine di responsabilità professionale s’intende l’obbligo di rispondere delle conseguenze che derivano da una propria condotta che violi una precisa norma. Nel caso della professione medica oggi il legislatore distingue 5 tipi di responsabilità:

  • civile;
  • risarcitoria;
  • penale;
  • economica;
  • patrimoniale.

Ma al di là di queste classificazioni, bisogna tener presente che il medico non va giudicato alla stregua di un criminale, bensì è una persona che assolve una missione socialmente utile dalla forte connotazione umanitaria. Detto ciò, è ovvio che anche i camici bianchi devono rispondere del loro operato. In particolare, l’espressione colpa medica è riservata ai casi in cui il medico deve dar conto della propria condotta colposa, cui è conseguita una lesione personale ovvero la morte della persona assistita. E si considera colposo (o contro l’intenzione) un evento che si verifica per via di negligenza, imprudenza, imperizia, o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

I primi tre elementi sono costitutivi della colpa cosiddetta generica:

  • negligenza è la condotta caratterizzata da trascuratezza, superficialità o, ancora, disattenzione e distrazione. Più nello specifico: superficiale si rivela il medico che incorre in errore per non aver approfondito un dato anamnestico; distratto il medico che riporta in ricetta il nome di un farmaco al posto di un altro; disattento il chirurgo che abbandona corpi estranei all’interno di un campo operatorio, e così via;
  • imprudenza è la condotta improntata ad avventatezza e si concretizza quando, pur conoscendo i rischi che si corrono, si decide comunque di procedere oltre i limiti del lecito;
  • imperizia: deriva da scarsa preparazione professionale, ossia da un inadeguato bagaglio di esperienza specifica o, anche, da un difetto di capacità.

Non da ultimo c’è l’errore terapeutico, spesso originato da un errore diagnostico, poiché è ovvio che se una patologia viene erroneamente diagnosticata, è difficile che essa possa avvalersi di cure appropriate.

 

La medicina difensiva

Importata dall’estero, soprattutto dagli Usa, negli ultimi anni ha preso piede anche in Italia quale misura necessaria per più motivi:

  • gestire il rischio clinico,
  • ottimizzare le attività e gli interventi di prevenzione dei possibili errori compiuti dal medico,
  • controllare in modo costante la sicurezza delle apparecchiature sanitarie,
  • risolvere le controversie conseguenti a comprovati errori medici, permettendo così un rapido indennizzo ai pazienti danneggiati.

Il tema della sicurezza delle cure e quello della necessità di affrontare il nodo della responsabilità professionale si afferma anche in parlamento, e un primo provvedimento è varato nel 2012, il cosiddetto “Decreto Balduzzi”, che introduce il concetto delle linee guida come riferimento per la valutazione dell’eventuale colpa del medico prevedendo che si risponderà dei danni solo in caso di dolo (l’autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione) o colpa grave (l’autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione e, allo stesso tempo, l’evento si verifica a causa della negligenza o imprudenza o imperizia dell’agente stesso, ovvero a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline).

In che cosa consiste esattamente la medicina difensiva?
È presto detto: nella pratica con la quale il medico si difende contro eventuali azioni di responsabilità, in maniera sia “positiva” (facendo ricorso a servizi aggiuntivi diagnostici o terapeutici non necessari), sia “negativa” (con l’astensione dall’intervento di cura su determinati pazienti).
Per completezza d’informazione, c’è da dire che quando si finisce in tribunale, a perderci è l’intero nostro Paese. Infatti, si rischia che le scelte cliniche non siano più determinate dalle reali esigenze del paziente, ma dalla necessità di coprirsi le spalle se qualcosa va “male”: insomma, una sconfitta sia per il medico sia per il paziente. Oltre che per l’economia, per un costo di 10 miliardi l’anno.

La legge Gelli

Il 28 febbraio 2017 è stato approvato il disegno di legge C259, proposto dall’onorevole Federico Gelli, che dà “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Fra gli obiettivi, quello di ridurre il contenzioso, civile e penale, che ha per oggetto la responsabilità medica, al tempo stesso garantendo un più efficace sistema risarcitorio nei confronti del paziente. La nuova legge agisce su tre fronti: amministrativo, penale e civile. Negli ultimi due articoli (10 e 11) anche un tema innovativo, quello degli obblighi assicurativi.

Si specifica inoltre che in data 20 settembre 2017 è stato approvato in Commissione Affari Sociali, l’emendamento, a prima firma Federico Gelli, che modifica l’articolo 9 sull’azione di rivalsa e introduce due nuovi commi all’articolo 14 relativo al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità professionale. Infine, vengono abrogati i richiami alla legge Balduzzi sulle tabelle risarcitorie per il danno biologico, essendo entrate in vigore le nuove tabelle con la legge sulla concorrenza, recentemente approvata dal Parlamento.

Perché stipulare una polizza assicurativa.

A tutti i giovani medici si consiglia oggi di stipulare una polizza assicurativa, anche se in realtà è già dal 14 agosto 2014 che camici bianchi e operatori sanitari sono obbligati a sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità civile professionale per eventuali “risarcimenti danno”, dovuti ad errori sanitari e malpractice.

Condizioni basilari: per stipulare una polizza assicurativa sulla propria attività professionale occorre essere iscritti al relativo Albo Professionale e non essere sospesi. Non sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa medici e operatori sanitari dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale, a meno che non svolgano attività privata extra-moenia.

I medici e gli operatori sanitari del SSN, però, nel caso in cui sia evidenziata una responsabilità diretta, potranno essere giudicati dalla Corte dei Conti e il sistema potrà rivalersi su di loro per recuperare le cifre esborsate. Anche per loro, dunque, è consigliabile sottoscrivere una polizza finalizzata proprio a coprire una copertura nel caso si verifichi colpa grave.

Per riassumere, sono sempre obbligati:

  • medici e operatori sanitari che esercitano la professione come liberi professionisti indipendenti sia per attività extra-moenia che intra-moenia;
  • medici e operatori sanitari dipendenti, consulenti o collaboratori di strutture ospedaliere pubbliche o private, di cliniche o istituti autorizzati alla prestazione di servizi sanitari o di supporto.

In genere, la polizza garantisce il risarcimento delle somme che il professionista deve riconoscere per responsabilità civile per danni arrecati involontari ai pazienti, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti alle cose (non sono invece coperti i danni per dolo).

Tra gli errori e negligenze ci sono:

  • scorretta o non tempestiva diagnosi della patologia del paziente
  • errori di compilazione della cartella clinica
  • mancato riconoscimento di un’emergenza chirurgica
  • errori nella prescrizione della terapia

Come sceglierla. In rete si trovano numerose offerte di polizze. Prima di decidere si consiglia di esaminarle tutte, ricordando quali sono gli aspetti principali:

  • il massimale. Uno degli aspetti da considerare, se non il primo, è il massimale, ossia la cifra massima che la Compagnia di assicurazione liquiderà nel caso di danno verso un soggetto terzo causato da un errore dell’assicurato;
  • ruolo e inquadramento del medico. Per stabilire la cifra adatta ed una quotazione corretta è importante sapere se il medico è un libero professionista, se è convenzionato o se è un dipendente con intra-moenia o extra-moenia. Questo perché se il medico lavora solo all’interno dell’ospedale, ovviamente la sua polizza assicurativa avrà una limitazione legata solo alla colpa grave. Nel caso in cui invece sia anche libero professionista o abbia una attività extramuraria, sarebbe meglio scegliere una polizza che copra, oltre alla colpa grave, anche quella non grave;
  • la franchigia. La franchigia è la cifra fissa che in caso di sinistro resta a carico dell’assicurato (diversa dalla cifra non coperta dalla polizza che viene stabilita in percentuale);
  • Sono tutte le attività che non verranno coperte da assicurazione in caso di danno e che sono indicate nel fascicolo. Per questo si consiglia di leggere attentamente quali siano. Sono presenti in tutte le assicurazioni e incidono sia sulla convenienza della polizza, sia sul suo prezzo;
  • retroattività. Come per molte altre polizze sulla responsabilità civile professionale, anche quella per i medici e gli operatori sanitari, prevede il regime claims made (a richiesta fatta), che sta a significare che la compagnia coprirà gli errori professionali denunciati dal medico nel periodo in cui la polizza è attiva, anche se l’errore e quindi il danno si è verificato in un periodo precedente alla polizza. Se invece si è in regime di loss occurrence (insorgenza del danno), il danno commesso in una data precedente a quella di inizio attività della polizza, la compagnia non coprirà i risarcimenti da danni derivanti da questo.

L’importanza della formazione continua

Nell’applicazione della legge sulla responsabilità professionale medica assume un ruolo di primaria importanza anche essere in regola con l’obbligo formativo del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM), requisito sempre più vincolante per gli operatori sanitari ed è anche un parametro di riferimento per le compagnie di assicurazione.

 

Approfondimento

Con riferimento all’emendamento del 20 settembre 2017 alla legge Gelli, una delle modifiche riguarda l’articolo 9 (comma 5 e 6), relativo all’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa. Tale articolo regola le situazioni in cui viene proposta una domanda di risarcimento da parte del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o dell’esercente la professione sanitaria. È importante che il Legislatore stabilisca in maniera chiara la misura della rivalsa, laddove la domanda di risarcimento venga accolta. L’emendamento interviene proprio in questo senso.

L’emendamento integra inoltre l’articolo 14 relativo al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Tale Fondo di garanzia dovrà assolvere anche alla funzione di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale.

L’autore

Redazione

Team composto da professionisti in diversi settori, tra cui medico, scientifico, health affairs, digital technology, giornalistico.
L’obiettivo primario della redazione è quello di generare contenuti d’interesse, attuali e che possano favorire un aggiornamento su tematiche che spaziano in ambiti differenti.

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