Login con   logo Medikey ACCEDI | REGISTRATI

Cerca nel sito
HomeNorme e dirittiPer la professioneSegreto professionale del medico e codice penale

Segreto professionale del medico e codice penale

Segreto professionale del medico e codice penale

Data di pubblicazione: 06 settembre 2021

Il medico è tenuto, innanzi tutto per obbligo deontologico, a “mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale” (art. 10, Codice di deontologia medica-CDM, 2018).
La nozione di “segreto” (obbligo che peraltro caratterizza tutte le professioni intellettuali e molti altri rapporti giuridici) 1 è particolarmente interessante nell’ambito medico, anche per la sua origine etimologica: la parola, infatti, deriva dal latino secrētus, participio passato di secernĕre, che significa separare o appartare. Di qui l’idea di ciò che è nascosto, celato o ignorato, contrapposto a ciò che è palese e manifesto. Il secreto, poi, è anche il prodotto della secrezione, dove si materializza l’idea di qualche cosa che prima è nascosto nella ghiandola e poi viene alla luce, manifestandosi.

Il segreto professionale non è rilevante soltanto sul piano deontologico ma anche – anzi, forse, prima ancora – sul piano giuridico, essendo numerose le norme dell’ordinamento che tutelano il segreto, proibendo con varie conseguenze e varia intensità, anche penale, la rivelazione del suo contenuto.

Giuridicamente, il segreto può essere definito in via molto generale come ogni fatto che, per disposizione di legge o per un precetto giuridicamente vincolante 2, è obbligatoriamente destinato a rimanere nascosto a qualsiasi persona diversa dal legittimo depositario. Ciò, naturalmente, non significa che non possano esistere cause legittime di disvelamento di un segreto, che sono però casi eccezionali che vanno interpretati in maniera restrittiva.

Concentrandoci sulla figura del medico, 3 occorre evidenziare che l’obbligo del segreto è uno dei doveri deontologici e giuridici forse più qualificanti della professione e, allo stesso tempo, uno dei più delicati nei suoi aspetti sostanziali: il medico, infatti, è l’unico estraneo legittimato a penetrare la sfera più intima e personale del paziente, e non soltanto del paziente stesso ma anche delle persone a lui vicine: familiari, partner, persone con cui è venuto a contatto. Il medico accede al corpo e alla psiche del paziente, ai suoi comportamenti e inclinazioni, alla sua storia personale e non solo clinica in senso stretto ed è tanto sentita questa esigenza di “segreto”, che la si ritrova già nel giuramento di Ippocrate nel V secolo a.C.

Le ragioni della tutela del segreto, pertanto, dovrebbero apparire chiare: da un lato c’è da considerare e proteggere la posizione di intrinseca “nudità” del paziente di fronte al medico, in un momento in cui può essere particolarmente fragile e in cui, in ogni caso, è necessariamente incline a esporsi senza reticenze o pudori; dall’altro lato, non si può trascurare la natura eminentemente fiduciaria – ancora più segnante che in altre professioni – del rapporto medico/paziente: la fedeltà 4 che deve contraddistinguere il comportamento del professionista, è incompatibile con il “tradimento” della fiducia del paziente che deriverebbe dalla rivelazione illegittima dei segreti di quest’ultimo.

L’obbligo del segreto sorge a prescindere dalla natura giuridica della relazione tra medico e paziente. Il segreto si instaura nel momento in cui si determina l’atto medico: in altre parole, l’obbligo del segreto sussiste anche in difetto di un rapporto professionale in senso stretto, come quello tra paziente e specialista d’elezione.

Si può fare un esempio:

un medico si trova casualmente sul luogo di un incidente stradale e subito interviene per portare soccorso a un ferito. L’obbligo del segreto sorge di pari passo con l’azione del medico e sussiste pienamente, anche se non c’è un rapporto professionale, l’intervento del professionista è del tutto occasionale e, magari, nemmeno richiesto dall’infortunato in stato d’incoscienza. Pertanto, il medico intervenuto non potrà rivelare notizie o qualsiasi informazione appresa “in ragione” del suo intervento.

Oggetto del segreto

È appena il caso di evidenziare che, “tutto” ciò di cui viene a conoscenza il medico è coperto dal segreto professionale. Il segreto non si limita alle informazioni relative al mero stato di salute del paziente, ma si estende a qualsiasi aspetto della vita del paziente, direttamente o indirettamente inerente alla salute, ma anche estraneo a questioni prettamente mediche purché si tratti di notizie acquisite “per ragione… della propria professione o arte…”.

Sotto quest’ultimo profilo, “per ragione” deve essere interpretato in senso causale: è coperto dal segreto, tutto quanto il medico apprende perché medico, nel momento in cui agisce in quanto medico.

Si deve riflettere, però, anche sulla circostanza che deve trattarsi, secondo la lettura letterale della norma penale, per l’appunto, “di un segreto”. Tale non sarebbe, per esempio, una qualsiasi informazione divulgata o resa pubblica dal paziente stesso: qui non c’è più un segreto, in senso proprio, da tutelare. Per esempio, non si ha rivelazione, e quindi violazione del segreto, nel caso di comunicazione della notizia a chi già la conosceva.

In un caso recentemente trattato dalla Corte di Cassazione 5, si dibatteva della penale responsabilità di un ginecologo che, in un giudizio civile per il disconoscimento della paternità, aveva fornito ad una delle parti in causa (la moglie) una certificazione in ordine all’infertilità del marito. La Corte di Cassazione ha affermato che la certificata infertilità era stata dedotta dal soggetto interessato già nella causa civile per il disconoscimento della paternità e quindi risultava quantomeno arduo addebitare all’imputato di aver rivelato, con il certificato destinato ad essere prodotto in quella causa civile, circostanze riservate inerenti alla sfera sessuale e procreativa, quando il medesimo soggetto aveva esercitato azione di disconoscimento della paternità, deducendo lui per primo tale circostanza.

La rilevanza penale del segreto professionale

L’obbligo del segreto professionale è imposto dalla legge italiana con l’art. 622 del codice penale, che punisce la condotta di chi “avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto”.
A ben guardare, due sono le possibili condotte prese in considerazione dalla legge penale: (a) la rivelazione senza giusta causa del segreto e/o (b) l’impiego del segreto a proprio o altrui profitto, vale a dire traendone un vantaggio (non necessariamente economico).

Entrambe le condotte sono punibili, cioè penalmente rilevanti, “se dal fatto può derivare nocumento”, che è concetto più ampio di danno e consiste in un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito in conseguenza del reato. È interessante sottolineare la formula utilizzata nella norma incriminatrice: non è punito soltanto il fatto che ha in concreto provocato nocumento, bensì anche il fatto da cui “può” derivare il nocumento. Ciò che è penalmente apprezzabile, pertanto, non sono le conseguenze dannose effettivamente provocate dalla violazione del segreto, quanto piuttosto il “potenziale offensivo” della condotta.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, cui pertanto compete la scelta se azionare o meno la giustizia penale nel termine di tre mesi dal fatto o dall’avvenuta conoscenza del fatto.
Elemento soggettivo del reato è il dolo: non sarebbe dunque penalmente rilevante una violazione colposa del segreto.6

 

La “giusta causa” nella rivelazione del segreto

Affinché sussista il reato, inoltre, occorre che la rivelazione del segreto sia compiuta “senza giusta causa”. La “giusta causa”, che elide la responsabilità penale per la violazione del segreto professionale, consiste in situazioni in cui la rivelazione del segreto è consentita dal diritto perché volta a tutelare un interesse giuridico superiore.
La giusta causa, a parte i casi espressamente regolati che vedremo tra poco, può anche concretizzarsi semplicemente nel consenso (o nella ratifica successiva) espresso dall’interessato; il che, nell’ambito medico, acquista un particolare significato. Inoltre, la giusta causa può consistere nel caso in cui il medico sia “costretto” a svelare notizie del paziente, per la salvaguardia della vita o della salute del paziente stesso o di terzi (per es., notifiche di malattie infettive, denunce sanitarie, certificazioni obbligatorie).

Dovrebbe esser chiaro come, in casi di questo genere, la valutazione postuma della sussistenza o meno della giusta causa in sede processuale dovrà essere particolarmente rigorosa. Sul tema della “giusta causa”, occorre ricordare che secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 5 del 2004), la formula “senza giusta causa” e formule ad essa equivalenti od omologhe – “senza giustificato motivo” “senza giusto motivo”, “senza necessità”, “arbitrariamente”, ecc. – compaiono con particolare frequenza nel corpo di norme incriminatrici con la funzione di costituire una sorta di “valvola di sicurezza” del meccanismo repressivo. Il carattere “elastico” della clausola si connette, nella valutazione legislativa, alla impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a “giustificare” l’inosservanza del precetto. Una simile elencazione sconterebbe immancabilmente il rischio di lacune e, pertanto, la Corte di cassazione 7 ha ritenuto che la nozione di “giusta causa” vada affidata al concetto generico di giustizia, che la locuzione stessa presuppone, e che il giudice sia tenuto a determinare di volta in volta con riguardo alla liceità sotto il profilo etico e sociale dei motivi che determinano il soggetto ad un certo atto o comportamento.

Vale la pena di ricordare, da ultimo, le norme deontologiche di cui all’art. 32 CDM a proposito di soggetti fragili: il medico ha l’obbligo deontologico di segnalare all’Autorità competente le condizioni di discriminazione, maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale, che dovesse accertare nei confronti del paziente. Tra l’esigenza di preservare il segreto e quella di preservare il soggetto fragile, prevale senza ombra di dubbio la seconda.

Inoltre, tale obbligo deontologico, oltre a costituire una misura di salvaguardia della persona assistita, è allo stesso tempo da ritenersi funzionale all’amministrazione della giustizia penale, riguardando fatti che possono costituire reato. Sotto quest’ultimo profilo, la norma deontologica in questione è senza dubbio collegata con l’obbligo di referto, di cui si dirà subito più avanti.
È appena il caso di sottolineare, infine, che la giusta causa non opera nel caso in cui la condotta perseguita consista nell’utilizzo del segreto per il proprio o altrui profitto, che è la seconda delle due fattispecie previste e punite dall’art. 622 c.p.

 

Due esempi “tipici” di giusta causa

L’obbligo del segreto professionale in capo al medico può venire meno a fronte del superiore interesse dello Stato ad esercitare l’azione penale per la repressione dei reati.

Il codice di procedura penale prevede, infatti, l’obbligo di denuncia (Art. 331 c.p.p.) e l’obbligo di referto (Art. 334 c.p.p.). 8
L’obbligo di referto è dettato specificatamente per gli esercenti una professionesanitaria, che sono imputabili del reato di cui all’art. 365 del codice penale qualora, avendo “prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne” all’Autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferirne (per esempio, i funzionari di pubblica sicurezza). La disposizione non si applica – e, pertanto, tale obbligo viene meno – quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale: in sostanza, la norma vuole evitare che il sanitario si trovi di fronte alla possibilità di esporre il proprio paziente ad un procedimento penale. 9
Il menzionato art. 334 del codice di procedura penale disciplina nel dettaglio l’obbligo di referto: esso di norma deve pervenire all’Autorità entro quarantotto ore, ma immediatamente se c’è pericolo nel ritardo; quanto al contenuto del referto, esso “indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare”.

L’obbligo di denuncia, diversamente dall’obbligo di referto, non riguarda esclusivamente le professioni sanitarie, ma i pubblici ufficiali 10 e gli incaricati di pubblico servizio 11 che allorché, “nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio”, devono denunciare il fatto per iscritto e senza ritardo all’Autorità, anche se non sia stata individuata la persona cui il reato è attribuito. Anche l’omessa denuncia è punita come reato, ai sensi dell’art. 361, per i pubblici ufficiali, e dell’art. 362 del codice penale, per gli incaricati di pubblico servizio.
Quella del medico e, più in generale quelle sanitarie, sono professioni che hanno natura pubblicistica, giacché costituiscono attività sociali di pubblico interesse, molto spesso in collaborazione o in collegamento con la pubblica amministrazione (per esempio, il SSN). Per quanto qui interessa, sono pubblici ufficiali il direttore sanitario di un ospedale pubblico, i medici ospedalieri, il medico di famiglia, il medico che esercita presso organismi sanitari privati convenzionati.
L’obbligo di denuncia e l’obbligo di referto hanno connotazioni simili, ma con delle differenze importanti:

  • l’obbligo di referto incombe su qualsiasi sanitario;
  • l’obbligo di denuncia spetta, invece, solo al medico che rivesta la qualità dipubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
  • il referto è più ampio rispetto alla denuncia, in quanto contiene anche elementitecnici di carattere medico, che si aggiungono alla mera notizia di un’ipotesidi reato;
  • la denuncia deve sempre essere fatta, quando il professionista ha notizia diun’ipotesi di reato perseguibile d’ufficio;12
  • il referto, che pure è obbligatorio solo nel caso di delitti perseguibili d’ufficio,può essere invece omesso, quando con esso il medico esporrebbe il pazienteall’avvio di un procedimento penale a suo carico.

 

La testimonianza del medico

Anche dal punto di vista deontologico, il segreto professionale può essere disatteso esclusivamente nei casi previsti dalla legge: quando motivata da una giusta causa prevista dall’ordinamento, ovvero se richiesta dall’adempimento di un obbligo di legge.
A proposito dell’adempimento di obblighi di legge, va ricordata la disposizione di cui all’art. 10, 5° cpv., CDM, che esclude l’obbligo di testimonianza nel processo per il medico:

Il medico non deve rendere all’Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale.

L’inosservanza di tale divieto, che vale in via generale salvo che la legge non preveda l’obbligo di testimoniare, costituisce illecito disciplinare.
Ciò che dal punto di vista deontologico costituisce un vero e proprio dovere per il medico (quello di non testimoniare), nel diritto processuale penale viene assunto come una mera facoltà: secondo l’art. 200 del codice di procedura penale, i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria, nonché gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale, non possono essere obbligati a testimoniare e, dunque, possono legittimamente astenersi. La stessa disposizione vale per i procedimenti civili, essendo esplicitamente richiamata dal codice di rito civile.

Le differenze tra la fattispecie deontologica e quella processuale sono rilevanti e vanno tenute ben presenti:

  • l’astensione dalla testimonianza è obbligatoria dal punto di vista deontologico;
  • nel processo (civile o penale che sia) l’astensione dalla testimonianza è una facoltà riconosciuta al medico, che tuttavia non esclude in via definitiva il potere del giudice di assumere comunque la testimonianza;
  • infatti, lo stesso art. 200 c.p.p. prevede anche che, se il giudice ha motivo di dubitare la fondatezza del segreto professionale opposto dal professionista, può disporre gli opportuni accertamenti e, all’esito di essi, può ordinare che il teste deponga.

A tale ultimo proposito, vale la pena di evidenziare che l’ordine di testimoniare impartito al medico dal giudice è proprio un esempio tipico di esimente del dovere di astensione imposto dalla norma deontologica: in tal caso, quando il medico dovrà ottemperare all’ordine di deporre non commetterà alcun illecito di natura disciplinare, né – con riguardo alla violazione del segreto professionale – di natura penale.
Da ultimo, va anche ricordato che lo stesso art. 200 c.p.p. non permette l’astensione del testimone, quando sussistono le ipotesi di cui si detto dell’obbligo di referto e dell’obbligo di denuncia. È del tutto evidente che quando la legge prevede per il medico tali obblighi – che nella sostanza costituiscono l’elisione dell’obbligo di segreto professionale – non avrebbe senso consentire la facoltà di astensione dalla testimonianza nel processo.

 

Altre ipotesi di “giusta causa”

Per completezza, è giusto richiamare – almeno sommariamente – una serie di fattispecie che vengono indicate dalla dottrina giuridica e medico-legale come altrettante ipotesi di “giusta causa” nella rivelazione di informazioni altrimenti coperte dal segreto professionale del medico.

Tradizionalmente, si distinguono le “giuste cause imperative” dalle “giuste cause permissive”. Le prime corrispondono ad altrettanti obblighi di legge; vi rientrano i casi già illustrati dell’obbligo di denuncia e dell’obbligo di referto. Accanto a queste, si devono ricordare i molti casi di denunce sanitarie previste dalla legge, 13 le notifiche di malattia infettive, le certificazioni obbligatorie per legge. Si fanno rientrare nelle “giuste cause obbligatorie” anche le perizie e consulenze tecniche, le ispezioni corporali a fini giudiziari, le visite medico-legali in sede giudiziaria e/o amministrativa. L’insieme delle “giuste cause permissive” è più fluido ed è in buona sostanza rimesso all’accertamento e al libero convincimento del giudice: in primo luogo la sussistenza del consenso della persona offesa (paziente), l’urgenza di salvare la vita opreservare la salute del paziente o di terzi 14 e ogni altro caso in cui, in concreto,sia possibile affermare la prevalenza di un interesse d’ordine superiore rispetto aquello del segreto.

Caveat: il testo che precede non può essere inteso quale consulenza legale professionale, essendo una semplice sintesi, non esaustiva, di concetti generali inerenti al tema.

L’autore

Avv. Marzio Vaglio

Avvocato del Foro di Padova e Titolare di Studio Legale. Tra i settori di formazione, mercato farmaceutico e responsabilità nelle professioni sanitarie

Bibliografia

  1. Oltre al segreto dell’avvocato, del notaio, dei farmacisti e di altri professionisti soggetti all’iscrizione in un albo, possiamo disordinatamente ricordare il segreto bancario, il segreto d’ufficio, quello giornalistico, il segreto istruttorio in ambito processuale, il segreto confessionale, il segreto di stato, il segreto epistolare…
  2. Per esempio, un patto di segretezza all’interno di un contratto.
  3. Il presente articolo riguarda specificatamente la professione medica, ma è utile precisare che si tratta di nozioni che, sul piano generale, valgono per tutte le altre professioni sanitarie.
  4. “Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti…” (Art. 20 CDM).
  5. Cass. penale, Sez. V, sentenza 7 gennaio 2021, n. 318. Si veda la nota di F. Martin, rivista web www.iusinitinere.it/cass-pen-sez-v-7-gennaio-2021-n-318-sulla-violazione-del-segreto-professionale-da-parte-del-ginecologo-34562.
  6. Che però potrebbe assumere rilievo sotto altri profili giuridici, per esempio come elemento costitutivo di un trattamento illecito di dati personali ai sensi del Regolamento europeo (GDPR) sulla protezione dei dati, oppure deontologici.
  7. Sentenza cit. sopra, alla nota 5.
  8. Per approfondimenti, si veda M ZAGRA, A. ARGO, C. SORTINO, Referto/rapporto e denunce sanitarie obbligatorie, in Medicina legale orientata per problemi, di Michel Zagra, Antonina Argo, Burkhad Madea e Paolo Procaccianti, Elsevier/Edra, 2015, pag. 197-211.
  9. Si pensi, come esempio, all’intervento del medico in situazioni come quelle contemplate dai reati di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578 c.p.), rissa (art. 588 c.p.), mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 c.p.). In questi e consimili casi il referto del medico (che non sia pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) comporterebbe l’avvio di un procedimento a carico del paziente.
  10. Agli effetti penali sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa con poteri autoritativi o certificativi.
  11. Sono invece incaricati di pubblico servizio, sempre agli effetti penali, coloro i quali a qualunque titolo prestano attività pubbliche prive di potestà di imperio e di certificazione.
  12. L’art. 362 sull’obbligo di denuncia non si applica, però, ai “responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico”.
  13. Da non confondere con l’obbligo di denuncia previsto dal codice penale e illustrato nel testo. Si tratti di numerosi casi in cui la legge (in particolare, ma non solo, l’ordinamento sanitario) prevede l’obbligo per il medico d’informare l’autorità pubblica di fatti rilevati nell’esercizio della professione. Sono tali, per esempio: la dichiarazione di nascita (ordinamento dello stato civile), la dichiarazione di morte e la denuncia delle cause di morte, la denuncia di nascita d’infanti deformi o d’infanti immaturi, la notifica dei casi di AIDS, la denuncia delle malattie a trasmissione sessuale, etc.
  14. È un’ipotesi di stato di necessità (art. 54 c.p.).

Contenuti correlati

Linee guida per la gestione delle proprie pagine social

L’abusivismo della professione medica

Carichi di lavoro e sicurezza degli operatori sanitari