
L’abusivismo della professione medica

Data di pubblicazione: 06 settembre 2021
Aspetti generali
Il reato รจ configurabile esclusivamente rispetto alle professioni c.d. protette o regolamentate, quelle per lโesercizio delle quali รจ richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Anche la mancata iscrizione al corrispondente albo professionale, nei casi in cui รจ istituito, integra la fattispecie di reato in discorso: in questi casi, pertanto, per il legittimo esercizio della professione, non รจ sufficiente il conseguimento del titolo abilitante (superamento dellโesame di stato) ma รจ necessaria anche lโiscrizione allโalbo.
Ne deriva, tra lโaltro, che il professionista colpito dalla sanzione disciplinare della sospensione dallโesercizio della professione, commetterร il reato di esercizio abusivo se, malgrado la sospensione, compirร atti riservati alla sua professione. Puรฒ inoltre incorrere nel reato anche chi, regolarmente abilitato allโestero, eserciti la professione in Italia senza che il titolo sia stato riconosciuto dallo Stato.

Si tratta di norma penale in bianco, come affermato anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 199/1993, giacchรฉ per la configurazione specifica del reato occorre fare riferimento, caso per caso, alle disposizioni extra-penali che stabiliscono, per certe professioni, specifici requisiti e condizioni oggettive e soggettive.
La norma penale รจ posta a tutela dellโinteresse pubblico: si tratta infatti di un reato contro la pubblica amministrazione. Unโimportante conseguenza di tale configurazione รจ che lโeventuale consenso liberamente prestato da parte del destinatario della prestazione professionale abusiva non esclude il reato.
Si pensi al caso di una persona che, consapevolmente, si affida alle cure di un guaritore: costui commetterร egualmente il reato di esercizio abusivo della professione medica, malgrado il consenso e la libera determinazione del malato.
Per contro, soggetto passivo del reato, oltre allo Stato per la tutela dellโinteresse pubblico di cui si รจ detto, ben puรฒ essere e di solito รจ anche il soggetto privato che ha ricevuto la prestazione abusiva e che ne abbia tratto un danno, patrimoniale o non patrimoniale.
Lโelemento soggettivo rilevante รจ il dolo, ossia la coscienza e volontร di compiere abusivamente atti riservati ad una professione protetta; pertanto, non sono punibili a questo titolo fatti meramente colposi, come nel caso dellโerroneo convincimento nel soggetto agente di possedere i requisiti obbligatori per lโesercizio della professione.
A proposito degli atti riservati, si segnala lโindirizzo piuttosto severo della Corte di cassazione, secondo la quale:
Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchรฉ lโattivitร venga svolta con modalitร tali, per continuativitร , onerositร ed organizzazione, da creare lโoggettiva apparenza di unโattivitร professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.1
La sufficienza, per la sussistenza del reato, di unaย โoggettiva apparenza di unโattivitร professionale svolta da soggetto regolarmente abilitatoโย si spiega agevolmente, considerando la natura pubblicistica dellโinteresse tutelato dalla norma penale, essendo imperativa, per lo Stato, la salvaguardia di determinate professioni particolarmente delicate e rilevanti sotto il profilo sociale.
Lโesercizio abusivo della professione medica
Il diritto alla salute, come รจ noto, รจ oggetto di tutela costituzionale; 2 come tale รจ tra i compiti primari dello Stato la salvaguardia della salute della persona e, su un piano piรน generale, della sanitร pubblica. La norma penale sul reato di esercizio abusivo di una professione, come si รจ appena visto, non contempla specificatamente la professione medica o altre professioni sanitarie, ma con previsione di carattere generale mira a reprimere le condotte abusive relative a qualsiasi professione regolamentata.
Ciรฒ non toglie che, anche scorrendo lโinfinita casistica in proposito, lโesercizio abusivo della professione medica o di altre professioni sanitarie desti particolare allarme sociale, per la particolare rilevanza e lโaccentuata offensivitร che tali condotte possono in concreto assumere sul bene primario della salute e sullโintegritร psicofisica delle persone.
Lโatto medico
Da altro punto di vista e malgrado tali caratteristiche, il reato di esercizio abusivo della professione medica impone una rigorosa analisi dei suoi elementi costitutivi cheโ contrariamente a quanto forse ci si potrebbe aspettare โ non sono sovente, in concreto, cosรฌ scontati e definiti. La questione fondamentale, a tal proposito, รจ la qualificazione penalmente rilevante di โatto medicoโ, ancora oggi non compiutamente risolta nella dottrina giuridica e medico legale e, di fatto, alquanto sfumata nei propri contorni.
ร soltanto quando si sia in presenza di un autentico โatto medicoโ abusivamente eseguito, infatti, che potrร ritenersi integrato il reato di esercizio abusivo della professione medica e, soprattutto con il proliferare della regolamentazione delle professioni sanitarie non mediche, molte sono le zone di confine che rimangono in ombra.
ยซPer atto medico si intende ogni attivitร posta in essere dal sanitario, a ciรฒ abilitato secondo la legge dello Stato, praticata secondo le regole proprie della professione, in funzione del miglioramento delle condizioni di salute, del paziente o di altri: non solo รจ compresa lโattivitร propriamente terapeutica, rivolta al miglioramento della salute โintesa nellโaccezione piรน ampia del termine, come condizione cioรจ di benessere fisico e psichico della personaโ (Art. 3, II comma Cod. Deont.), ma anche di quella diagnostica, strumentale, consultiva, preparatoria, preventiva rieducativa, antidolorifica, solidaristica e sperimentale, attivitร che, da un lato, รจ sempre finalizzata al miglioramento delle condizioni di benessere psico-fisico della persona e, dallโaltro, comporta una ingerenza da parte del medico nella sfera dei diritti di natura personalissimaยป.ย 3
Nel diritto positivo, non aggiunge molto la disposizione normativa di cui alla L. n. 190/2014 (art. 1, co. 566) che riserva alle competenze dei laureati in medicina e chirurgia gli atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia.
Si puรฒ ben comprendere come, a fronte di una definizione cosรฌ, allo stesso tempo, ampia e vaga, si possono presentare casi, nella pratica giudiziaria, di non agevole collocazione e, ancor prima, non si puรฒ escludere in assoluto lโevenienza di condotte, magari in perfetta buona fede, che possono inconsapevolmente condurre alla commissione del reato.4
Le professioni sanitarie non mediche
Pur non avendo lo spazio per una disamina approfondita ed esaustiva dellโargomento, si ritiene utile per lโinquadramento delle problematiche sottese allโesercizio abusivo della professione medica, quanto meno richiamare la L. 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia professioni sanitarie) e la L. 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchรฉ della professione ostetrica), che hanno riorganizzato e perfezionato lโintera materia delle professioni sanitarie.
Si consideri la figura professionale dellโinfermiere 5 che รจ oramai totalmente autonomo e responsabile sul piano civile, amministrativo e penale degli atti di propria esclusiva competenza, non piรน soggetto, inoltre, allโobbligo di vigilanza del medico; come anche quella dellโostetrico, 6 chiamato per esempio ad attuare le misure preventive, lโindividuazione di anomalie nella madre o nel bambino, gli interventi necessari ad assicurare lโassistenza medica e, persino, lโesecuzione di provvedimenti dโurgenza in assenza del medico.
Solo richiamando i due esempi che precedono รจ facile comprendere come possa rivelarsi insidiosa, nella pratica quotidiana, la reciproca delimitazione delle competenze e โriserveโ professionali nel mondo sanitario.
Vale la pena, per inquadrare in maniera piรน completa la questione, di riportare almeno le seguenti norme, dalla citata L. n. 251/2000:
ART. 2 โ PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE. Gli operatori delle professioni sanitarie dellโarea della riabilitazione svolgono con titolaritร e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettivitร , attivitร dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali [omissis].
ART. 3 โ PROFESSIONI TECNICO-SANITARIE. Gli operatori delle professioni sanitarie dellโarea tecnico-diagnostica e dellโarea tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attivitร tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti lโindividuazione delle fi gure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della Sanitร [omissis].
ART. 4 โ PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attivitร di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanitร pubblica e veterinaria. Tali attivitร devono comunque svolgersi nellโambito della responsabilitร derivante dai profili professionali [omissis].
Casistica
La giurisprudenza e la dottrina giuridica e/o medico-legale sulla questione delle pratiche mediche abusive sono assai vaste e non รจ possibile darne conto in maniera strutturata in questa sede. Si ritiene perรฒ utile ed efficace presentare in maniera schematica una serie di casi, che possono fornire una buona esemplificazione.
Sono stati giudicate come integrative del reato di cui allโart. 348 c.p. le seguenti fattispecie:
- fisioterapista che, in assenza di prescrizione, ponga in essere trattamenti sanitari: la laurea in fisioterapia non abilita ad alcuna attivitร di diagnosi consentendo al fisioterapista il solo svolgimento, anche in autonomia, di attivitร esecutiva della prescrizione medica (Cass. Pen., Sez. VI, 08/03/2018, n. 29667);
- medico chirurgo che eserciti la professione di odontoiatra (Cass. Pen., Sez. VI, 22/01/2018, n. 2691);
- chi svolga attivitร chiropratica che implichi il compimento di operazioni riservate alla professione medica, quali lโindividuazione e diagnosi delle malattie, la prescrizione delle cure e la somministrazione dei rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati (Cass. Pen., Sez. VI, 01/04/2016, n. 13213);
- il naturopata che svolga gli atti tipici riservati alla professione medica, quali la diagnosi, la profilassi e la cura di malattie: sono irrilevanti sia la circostanza che il soggetto agente non si presenti come medico, ma come esercente unโattivitร alternativa a quella della medicina tradizionale, sia lo svolgimento di tali attivitร con tecniche o metodi non tradizionali, come quelli omeopatici o naturopati (Cass. Pen., Sez. VI, 26/01/2016, n. 8885);
- chi effettua massaggi con finalitร terapeutica in relazione a specifiche patologie di un paziente: si tratta di massaggi richiedenti adeguate conoscenze tecniche e la cui effettuazione รจ riservata ai titolari di specifica abilitazione, per la delicatezza della funzione e lโidoneitร ad incidere sulla salute delle persone (Cass. Pen., Sez. VI, 21/12/2015, n. 50063);ย 7
- il farmacista che materialmente provvede al riempimento, indicando lui stesso una terapia farmacologica, di una ricetta sottoscritta e lasciata in bianco dal medico convenzionato (Cass. Pen., Sez. VI, 08/02/2011, n. 13315).
Lโabusivismo nel Codice deontologico del medico
La fattispecie รจ prevista dallโart. 67 CDM-2018:
ART. 67 โ PRESTANOMISMO E FAVOREGGIAMENTO ALLโESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE. Al medico รจ vietato collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, fungendo da prestanome o omettendo la dovuta vigilanza, chi eserciti abusivamente la professione. Il medico che venga a conoscenza di prestazioni effettuate da non abilitati alla professione di medico, o di casi di favoreggiamento dellโabusivismo, รจ obbligato a farne denuncia allโOrdine territorialmente competente.
Naturalmente il canone deontologico non puรฒ che riguardare il medico abilitato e regolarmente iscritto allโAlbo; la persona che fosse condannata per esercizio abusivo della professione medica non sarebbe pertanto passibile (anche) di sanzione disciplinare da parte dellโordine professionale.
Per quanto riguarda lโobbligo deontologico del medico in materia di abusivismo, la norma riportata prevede diverse possibili condotte vietate, che possono anche concorrere tra loro:
- la collaborazione a qualsiasi titolo con chi eserciti abusivamente la professione;
- il favoreggiamento, che a sua volta puรฒ esprimersi nel c.d. prestanomismo ovvero nella mancata vigilanza su personale soggetto al controllo del medico.
Non di poco significato, infine, รจ la seconda parte dellโart 67, che impone in via generale al medico lโobbligo di denunciare (allโOrdine, non allโAutoritร giudiziaria) i casi di esercizio abusivo della professione di cui venga a conoscenza.
Da ultimo, giova richiamare anche lโultimo capoverso dellโart. 15 del Codice deontologico (Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali), a norma del quale
[Omissis] Il medico non deve collaborare nรฉ favorire lโesercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attivitร esclusive e riservate alla professione medica.
La connessione con il reato di esercizio abusivo della professione appare chiara dal riferimento alle โattivitร esclusive e riservate alla professione medicaโ.
Caveat: il testo che precede non puรฒ essere inteso quale consulenza legale professionale, essendo una semplice sintesi, non esaustiva, di concetti generali inerenti al tema.

L’autore
Avv. Marzio Vaglio
Avvocato del Foro di Padova e Titolare di Studio Legale. Tra i settori di formazione, mercato farmaceutico e responsabilitร nelle professioni sanitarie
Bibliografia
Bibliografia
- Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 18 luglio 2018, n. 33464 (Fattispecie relativa all’abusivo esercizio della professione di commercialista, consistito nella tenuta della contabilitร aziendale e nella prestazione di consulenza del lavoro).
- Art. 32, Cost.: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellโindividuo e interesse della collettivitร , e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puรฒ essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puรฒ in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
- BILANCETTI, F. โ BILANCETTI, M., La responsabilitร penale e civile del medico, Cedam, 2013, pag. 318.
- Si ricordi perรฒ, a tal proposito, che il reato รจ punito esclusivamente a titolo di dolo, quando cioรจ vi รจ coscienza e volontร dellโabuso perpetrato nellโesercizio professionale.
- Giร con il D.M. 14 settembre 1994, n. 739, lโinfermiere, superata una tradizionale posizione ancillare rispetto al medico, รจ qualificato dallโordinamento quale operatore sanitario in possesso del diploma universitario abilitante e dellโiscrizione allโalbo professionale, che รจ responsabile dellโassistenza generale infermieristica; in tale veste professionale lโinfermiere assume la funzione di โgarantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeuticheโ (art. 1, comma 3, lett. d).
- D.M. 14 settembre 1994, n. 740: lโostetrica/o รจ lโoperatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dellโiscrizione allโalbo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilitร e presta assistenza al neonato, svolgendo โcon autonomia professionale attivitร dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchรฉ degli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dellโassistenzaโ.
- Per contro, nella stessa sentenza, viene esplicitamente chiarito che la โfinalitร terapeutica distingue questo tipo di funzioni dallโattivitร liberamente esercitabile da chiunque, a scopo meramente distensivoโ (c.d. massaggio di benessere).