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Aspetti etico-deontologici della professione

Aspetti etico-deontologici della professione

Articolo tratto da Folia Medica, supplemento a Mediforum n. 2 Anno IX, Motus Maior Editore

Data di pubblicazione: 03 luglio 2018

La complessità e universalità delle questioni originate nel mondo moderno richiedono di essere affrontate da una pluralità di punti di vista, di apparati concettuali e metodologici forniti da discipline diverse (filosofia, etica, teologia, biologia, genetica, diritto, medicina).

1. Cos'è l’etica sanitaria?

L’etica sanitaria cerca di dare risposta a momenti critici dell’attività medica finalizzata al rispetto del principio della inviolabilità della vita. La distinzione tra obbligo di cura del paziente ed accanimento terapeutico è sempre più difficile.

2. Cos'è il codice di deontologia medica?

Identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del Medico chirurgo e dell’Odontoiatra iscritti ai rispettivi Albi professionali. In particolare identifica i comportamenti doverosi nei confronti dei pazienti, clienti pubblici o privati e con i colleghi.

3. Che valore giuridico ha la deontologia?

Si tratta di una linea guida di comportamenti doverosi comunemente accettati all’interno della comunità medica. La violazione può essere valutata anche in ambito civile, amministrativo, penale ed erariale.

4. Il codice deontologico esaurisce le regole etiche che il Medico deve rispettare?

No, numerose regole di comportamento sono contenute nelle leggi civili, amministrative e penali.

5. Cosa si intende per libertà ed indipendenza della professione?

Il concetto è ben espresso nell’art. 4 del codice deontologico secondo il quale: ”L’esercizio professionale del Medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità. Il Medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura”.

6. Cos'è l’atto medico dal punto di vista deontologico?

Il concetto di “atto medico” è cambiato nel tempo e vi sono stati anche tentativi falliti di codificarlo. L’Unione Europea dei Medici Specialisti (UEMS) ha pubblicato nel 2005 un documento che contiene la “Definizione europea di atto medico”. Questa la versione attualmente approvata: “L’atto medico ricomprende tutte le attività professionali, ad esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche. L’atto medico è una responsabilità del Medico abilitato e deve essere eseguito dal Medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione”.

7. Come si inquadra giuridicamente l'obbligo deontologico di intervento del Medico?

L’art. 8 del codice deontologico impone al Medico di intervenire in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza.

8. Nel codice di deontologia medica sono specificati i doveri del Medico verso i malati?

Si. Si citano parte dei più rilevanti Art. 3 e Art. 20:

Art. 3 – “Doveri del Medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. […]”.

Art. 20 – “La relazione tra Medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità. Il Medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura […]”.

9. Vi sono riferimenti deontologici al “Risk Management” e alla “clinical governance”?

Si. Citando parte dell’ Art. 14: “Il Medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l’adeguamento dell’organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico […]”.

10. Vi sono riferimenti ai doveri deontologici riguardo alla prescrizione e al trattamento terapeutico?

I punti focali sono l’indipendenza ed il dovere di garanzia indicati nell’Art. 13 del codice deontologico di cui citiamo una parte: “La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del Medico; impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. […]”.

11. Chi può attivare un procedimento disciplinare per il MMG?

Gli organi titolari del potere di iniziativa disciplinare sono:

  • il Presidente della Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi per i comportamenti, apprezzabili disciplinarmente, tenuti dagli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi;
  • il Presidente della Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi della Federazione per i comportamenti, apprezzabili disciplinarmente, tenuti dai componenti medici dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e dai componenti medici dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Ordini;
  • il Ministro della Salute;
  • il Procuratore della Repubblica.

12. Quando è obbligatorio attivare la procedura disciplinare?

Quando l’iniziativa disciplinare è promossa dal Ministro della Salute o dal Procuratore della Repubblica, la competente Commissione ordinistica è obbligata ad aprire il procedimento disciplinare che decide in autonomia.

13. Quali sono le sanzioni che può irrogare l’Ordine?

Le tipologie di sanzioni sono stabilite dalla legge ed in particolare dal D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (artt. 38 – 77). Le sanzioni dipendono dalla gravità dell’errore:

  • avvertimento (cioè richiamo a non ricadere più nella mancanza commessa);
  • censura (cioè una dichiarazione di biasimo per il comportamento tenuto);
  • sospensione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi;
  • radiazione dall’Albo.

Inoltre la legge prevede ipotesi di sanzioni specifiche per comportamenti gravi.

14. La sanzione deve essere motivata?

Si. La decisione su una sanzione deve tenere conto di tutte le circostanze: situazione che ha generato l’infrazione, recidive, difficoltà interpretative ecc. Deve essere motivata come ogni provvedimento amministrativo.

15. Contro la decisione dell’Ordine si può proporre appello?

Sì. Il professionista può presentare ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie che è organo di appello rispetto alle decisioni degli Ordini provinciali. Tale Commissione ha sede presso il Ministero della Salute. Contro la decisione della Commissione Centrale sia il professionista che l’Ordine possono ricorrere in Cassazione. Tale ultimo grado di giudizio, però, non ha effetto sospensivo e la decisione presa dalla Commissione Centrale è esecutiva.

16. È possibile mantenere segreta la sanzione?

No. La sanzione è resa pubblica dopo la decisione della Commissione Centrale che la rende esecutiva.

17. Una volta “scontata” la sanzione, il professionista può riprendere ad esercitare regolarmente?

Sì. Se il professionista ha subito una sanzione sospensiva, una volta decorso il periodo di sospensione, può riprendere ad esercitare regolarmente. Tuttavia rimarrà annotato sull’Albo che egli ha subito tale sanzione.

18. Il professionista radiato può essere iscritto nuovamente?

La radiazione, per sua stessa natura, è una sanzione così grave che preclude al Medico di poter esercitare la professione vita natural durante. Tuttavia la legge professionale ammette una possibilità di “ravvedimento”: se dopo cinque anni dalla radiazione, il professionista dimostra di aver avuto un comportamento ineccepibile e ha ottenuto la riabilitazione (se aveva subito una condanna penale), allora può chiedere la re-iscrizione all’Albo e l’Ordine, valutando quanto sopra, può concederla.

L’autore

Avv. Paola Ferrari

Avvocato civilista in Milano, patrocinante in Cassazione
Esperta di diritto del lavoro e sanitario
Esperta di consenso informato e responsabilità professionale del Medico
Punto di riferimento del pronto soccorso legale di FIMMG lombardia
e di diverse associazioni di difesa dei pazienti
Collaboratore Sole 24 Ore Sanità

Dr. Virginio Bosisio

Medico di Medicina Generale
Specialista in anestesia e rianimazione
Già presidente nazionale SNAMID (Società Nazionale di Aggiornamento per il MMG)
Presidente SNAMID sezione provinciale di Milano

Prof. Marco Perelli Ercolini

Specialista in Chirurgia generale, Chirurgia plastica ricostruttiva, Chirurgia dell’infanzia
Già membro del Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM
Socio fondatore della SNAMID
Vice presidente vicario della Feder.S.P.eV.

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