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Diritti del Medico di Medicina Generale

Diritti del Medico di Medicina Generale

Articolo tratto da Folia Medica, supplemento a Mediforum n. 2 Anno IX, Motus Maior Editore

Data di pubblicazione: 03 settembre 2018

Il Medico di Medicina Generale (MMG) è opportuno che conosca i propri diritti inalienabili che gli sono garantiti sia dal Codice Deontologico che dall’Accordo Collettivo Nazionale.

1. Il MMG ha diritto alla libertà e indipendenza professionale?

Come sancito dall’art. 4 del Codice di Deontologia medica, l’esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull’indipendenza della professione, che costituiscono diritto inalienabile di qualsiasi Medico e quindi anche del MMG. Il Medico deve operare al fine di salvaguardare l’autonomia professionale e segnalare all’Ordine dei Medici ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

2. Il MMG ha diritto di assentarsi per ferie?

Il MMG ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale art. 18, ove non già previsto per altre motivazioni, può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per un periodo non superiore ai 30 giorni lavorativi nell’arco di un anno, per ristoro psico-fisico dall’attività lavorativa, con sostituzione a proprio carico.

3. Il MMG ha diritto di assentarsi per malattia?

Il MMG ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale art. 18, in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali convenzionate, può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque, con sostituzione a proprio carico. Se al contrario l’infortunio o la malattia sono occorsi nello svolgimento della propria attività professionale, il Medico può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per la durata complessiva della inabilità temporanea totale, sempre con sostituzione a proprio carico.

4. Chi si fa carico degli oneri di sostituzione in caso di malattia?

Il pregiudizio economico – se derivante dall’onere della sostituzione per eventi di malattia e di infortunio è rimborsato al MMG, per i primi trenta giorni di malattia o infortunio, dalla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi hanno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione. Per i giorni successivi interviene invece l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).

5. Il MMG ha diritto all'esercizio della libera professione?

Il MMG, come previsto dall’art. 58 dell’Accordo Collettivo Nazionale, può svolgere attività libero professionale nei confronti di pazienti non iscritti nei propri elenchi. Inoltre al di fuori degli obblighi, dei compiti e delle funzioni previste dall’Accordo Collettivo Nazionale, nonché degli accordi regionali e aziendali, al MMG è consentito svolgere attività di libera professione onorata dal paziente, anche nei confronti dei propri assistiti e nei confronti degli assistiti dei medici eventualmente operanti nella medesima forma associativa.

6. La libera professione svolta dal MMG può essere strutturata?

L’attività libero professionale strutturata, ovvero espletata in forma organizzata e continuativa e con un impegno orario settimanale definito, può essere svolta dal MMG al di fuori degli orari di studio dedicati all’attività convenzionale.

L’attività libero professionale sia che sia strutturata o occasionale, non deve mai recare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del Medico, nello studio e al domicilio del paziente. Il MMG è tenuto a comunicare all’Asl/Ats l’eventuale attività libero professionale strutturata svolta attraverso l’allegato L.

L’attività libero professionale strutturata, quando prevede un impegno orario superiore alle 5 ore alla settimana, comporta limitazioni del massimale. L’attività libero professionale occasionale non comporta invece mai limitazioni del massimale.

7. Il MMG ha diritto all'obiezione di coscienza?

Come sancito dall’art. 22 del Codice di Deontologia, il Medico (quindi anche il MMG), al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita, e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento.

8. Il MMG ha diritto di risiedere in un comune diverso da quello in cui esercita l’attività?

Come sancito dall’art. 35 dell’Accordo Collettivo Nazionale, al momento della instaurazione del rapporto convenzionale il Medico deve richiedere il trasferimento della residenza o eleggere il proprio domicilio nella zona assegnatagli per l’apertura dello studio, se risiede in altro Comune. Pertanto per il MMG non vi è più l’obbligo di residenza ma permane l’obbligo di domicilio nel Comune in cui si opera.

9. Il MMG può fregiarsi di titoli accademici e specialistici?

Il MMG come qualsiasi altro Medico può pubblicizzare i titoli accademici e le eventuali specialità che abbia conseguito nel proprio percorso formativo. Si ricorda che al momento la qualifica conseguita al termine del triennio formativo in Medicina Generale non costituisce titolo di specialità.

10. Il Medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita?

Si, in base all’art. 4 delle linee guida sulla pubblicità della informazione sanitaria della FNOMCeO il Medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione. In questo caso, requisito indispensabile è che il Medico abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione, presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all’art. 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. L’attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal direttore o dal responsabile sanitario della struttura o istituzione.

11. Il MMG può ricorrere alle medicine non convenzionali?

Il MMG, come qualsiasi altro Medico e come previsto dall’art. 15 del Codice Deontologico, può prescrivere e adottare, sotto la propria diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione. Il Medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Il Medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso.

12. Il MMG può vendere medicinali?

Come sancito dall’art. 29 del Codice Deontologico, il Medico (quindi anche il MMG) non può fornire ai suoi pazienti i farmaci a titolo oneroso.

13. Il MMG può dare ai pazienti campioni di medicinali?

Il MMG può accompagnare la prescrizione di un farmaco a un paziente con la consegna allo stesso di un campione gratuito del medicinale (al fine per esempio di consentire un più repentino inizio della terapia o di verificarne la tollerabilità da parte del paziente prima di procedere all’acquisto). Occorre però ricordare che, in base all’art. 125 del decreto legislativo 219/2006, i campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriverlo e devono essere consegnati al Medico soltanto per il tramite di informatori scientifici. I medici devono assicurare la conservazione secondo le istruzioni indicate sulla confezione o sul foglio illustrativo. Il Medico non può ricevere e ridistribuire farmaci dai pazienti (a seguito per esempio di una sospensione di terapia) in quanto in questo caso non risulta garantita la catena di corretta conservazione. La consegna al paziente di medicinali è sempre a titolo gratuito.

14. Quali campioni di farmaci possono essere accettati dai Medici?

In base alle linee guida sul conflitto di interessi allegate al Codice Deontologico, i Medici possono accettare i campioni di farmaci di nuova introduzione per un anno dalla loro immissione in commercio.
Tale norma deontologica non trova però riscontro da un punto di vista legislativo. Pertanto l’accettazione di campioni di farmaci oltre l’anno dalla loro immissione in commercio potrebbe essere oggetto di sanzione disciplinare ma non di sanzione amministrativa.

15. Il MMG può ricusare un paziente?

Come sancito dal comma 3 dell’art. 41 dell’Accordo Collettivo Nazionale “il Medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente Asl/Ats. Tale ricusazione deve essere motivata da eccezionali e accertati motivi di incompatibilità ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.

Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione”. Stante la necessità da parte dell’Asl/Ats di accertare gli eccezionali motivi di incompatibilità alla base della turbativa del rapporto di fiducia, è sempre bene che il MMG cerchi di circostanziare al meglio la propria comunicazione all’Asl/Ats di revoca del paziente.

16. Il MMG può accettare regali o compensi per agevolare o prescrivere esami o cure?

Il MMG non può mai accettare regali o altre forme di illecito compenso che possano condizionare la sua attività prescrittiva.

L’autore

Dr. Fabrizio Bellini Lucini

Dottore Commercialista
Revisore dei Conti
Revisore di Enti Locali
Già Revisore di Aziende Sanitarie
Esperto in fiscalità delle Professioni Sanitarie
Docente della Scuola di formazione in Medicina Generale della Regione Lombardia

Dr. Ugo Tamborini

Medico di Medicina Generale
Specialista in Reumatologia
Consigliere Regionale SNAMI Lombardia dal 2004
Consigliere dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano nei trienni 2006–2008 e 2009–2011
Consigliere Segretario dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano dal 1 gennaio 2012
Referente di numerose Commissioni ordinistiche quali la Commissione Pubblicità, la Commissione per le Medicine non Convenzionali,

Prof. Marco Perelli Ercolini

Specialista in Chirurgia generale, Chirurgia plastica ricostruttiva, Chirurgia dell’infanzia
Già membro del Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM
Socio fondatore della SNAMID
Vice presidente vicario della Feder.S.P.eV.

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