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Presentazione del codice di deontologia medica e sua applicazione nella professione

Presentazione del codice di deontologia medica e sua applicazione nella professione

Dal greco deon e loghìa, la deontologia è “lo studio del dovere”, ossia la trattazione filosofico- pratica delle azioni doverose e della loro codificazione. In particolare, la deontologia professionale comprende l’insieme delle regole comportamentali (il codice etico) cui devono attenersi determinate categorie professionali. 

Data di pubblicazione: 05 aprile 2018

Medici, psicologi e avvocati in particolare sono tenuti a rispettare un vero e proprio codice di comportamento, allo scopo di non ledere la salute e la dignità di chi si affida al loro operato. Ecco perché gli Ordini professionali si sono sentiti in dovere di elaborare precisi codici comportamentali.

Il Codice di Deontologia Medica identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra, iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Il Codice, in armonia con i principi etici di umanità, solidarietà e civili di sussidiarietà, impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità della professione.

Comprendere, oggi, il significato di un Codice Deontologico diretto ai medici, significa poter interpretare e cogliere il senso della professione medica stessa, così come questa si è modificata e delineata nel tempo.

Il cambiamento del contesto sociale, l’ampliamento delle prospettive scientifiche, le conseguenti aspettative che da queste discendono, la modificazione del concetto di salute, non più semplicemente intesa quale stato di assenza di malattia, bensì più ampiamente quale capacità di realizzare gli scopi vitali della persona umana, sono tutti elementi che hanno determinato mutamenti comportamentali da parte del medico, implicando di conseguenza una nuova connotazione della professione medica.

Il nuovo Codice di Deontologia Medica

Dopo otto anni dal precedente aggiornamenti, nel 2014 è stato presentato il nuovo Codice di Deontologia Medica indirizzato a medici e odontoiatri italiani, con 79 articoli complessivi.

Molte le novità rispetto a quello precedente, con quattro articoli inediti, ciascuno corrispondente a una questione bioetica mai affrontata prima:

  • medicina potenziativa (art.76)volta non a curare, ma a migliorare lo stato di benessere;
  • medicina militare (art.77), articolo condiviso con il Ministero della Difesa;
  • tecnologie informatiche (art.78), per un’applicazione di queste ultime alla Sanità;
  • organizzazione sanitaria (art.79), che prevede il coinvolgimento del medico.

Sono stati inoltre approvati quattro allegati, definiti indirizzi applicativi, che riguardano il Giuramento professionale, il Conflitto di interessi, l’Information and Communication Technology (Tecnologia dell’informazione e della comunicazione) e la Ricerca-Sperimentazione.

Il nuovo testo di riferimento della deontologia professionale medica italiana ha richiesto un intenso, ma necessario lavoro da parte della Federazione per arrivare al nuovo Codice, così come dichiarò Amedeo Bianco, oggi ex presidente FNOMCEO (Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi E degli Odontoiatri), ma in carica nel 2014: “Abbiamo coniugato scienza, diritto e tutela della salute, perché, in fondo, la finalità ultima delle nostre prese di posizione nonché delle nostre azioni come medici è proprio la tutela del diritto alla salute dei cittadini”.

È infatti evidente un occhio più attento a molti altri argomenti: ambiente, prevenzione del rischio clinico e sicurezza delle cure, controllo del dolore e cure palliative, competenze professionali, lotta all’abusivismo, consenso informato.

Torna, in alcuni articoli, il termine “paziente”, mentre in una prima versione del testo era riportato “persona assistita”. Questo per dare coerenza al cambio di paradigma della medicina moderna, che passa da esclusiva azione di cura della malattia, a quella più vasta di promozione e tutela della salute.

Viene inoltre ribadito che la diagnosi è di sola pertinenza del medicoNel nuovo codice viene infatti specificato con chiarezza che “la diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico ed impegna la sua autonomia e responsabilità”. Non è un codice di difesa della professione (come ha spiegato sempre Amedeo Bianco, durante la presentazione del nuovo Codice nel 2014), bensì un’idea di medicina che ha a cuore la tutela della salute.

 

Nel 2016 sono stati generati due ulteriori aggiornamenti del Codice, in particolare per quanto riguarda gli articoli 54 e 56.

Rimini, 19 maggio 2016 – nuovo articolo 56 relativo alla pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private; relativo inoltre alla diffusione delle notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare attese infondate e speranze illusorie.

Roma, 16 dicembre 2016 – nuovo articolo 54 relativo al decoro dell’esercizio professionale, alla copertura assicurativa e alla prestazione anche gratuita della professione medica.

Approfondimento

Ci sono molti passaggi nel testo del nuovo Codice che i giovani medici devono tenere in considerazione per svolgere la propria professione. Di seguito ne indichiamo alcuni.

  • Il Titolo II introduce fin dal titolo una novità: accanto ai “doveri” si indicano anche le “competenze” del medico.
    • Nell’articolo 4 sono stati eliminati i riferimenti ai “valori etici della professione”, optando per una formula sintetica che accanto a “libertà e indipendenza della professione” inserisce i concetti di “autonomia e responsabilità”.
    • Più netto l’impegno sociale nell’articolo 6, dedicato alla qualità professionale, dove il nuovo Codice afferma che il medico “persegue l’uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l’efficacia, la sicurezza e l’umanizzazione dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di discriminazione nell’accesso alle cure”.
    • All’articolo 7, dedicato allo status professionale, è stata inserita una breve aggiunta orientata ad una riflessione sulla necessità di porre un limite all’esercizio professionale in età avanzata: “Il medico valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica in rapporto all’attività professionale”.
    • Più nettamente orientato alle regole ECM l’articolo 19 sull’aggiornamento e formazione professionale permanente. Si indica infatti che “L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze”, mentre l’obbligo formativo diventa regola deontologica.
  • All’interno del Titolo III, l’articolo 22, indirettamente riferito all’obiezione di coscienza, è formulato in modo più esplicito riguardo al diritto alla prestazione da parte del cittadino: “Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione”. Aggiornato anche l’articolo 30 dedicato al conflitto di interessi, che è ora orientato più alla trasparenza che al divieto civile.
  • Nel Titolo VII, l’articolo 47 riporta una contenuta apertura alle istanze animaliste; si enuncia che in materia di sperimentazione “Il medico incentiva modelli alternativi a quelli umani e animali, purché siano fondatamente equivalenti nei profili di efficacia sperimentale”.
  • Titolo XVI – Medicina potenziativa ed estetica. È questo uno dei contenuti aggiornati nel nuovo Codice e che inserisce, per la prima volta, una nuova frontiera della medicina, rivolta al potenziamento delle capacità fisiologiche umane accostata agli interventi di medicina estetica. “Il medico – recita il nuovo articolo 76 – quando gli siano richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle fisiologiche capacità psico-fisiche dell’individuo, opera, sia nella fase di ricerca che nella pratica professionale, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e rispetto dell’autodeterminazione della persona, acquisendo il consenso informato in forma scritta. Il medico non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le possibili soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate”.

L’autore

Minnie Luongo

Giornalista della Redazione

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