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Se si seguono le linee guida non c’è mai colpa grave

Se si seguono le linee guida non c’è mai colpa grave

Anche alla luce delle criticità medico-legali del periodo dell’emergenza COVID-19, è opportuno riflettere su una sentenza della Cassazione di Bologna del 19 ottobre 2017, che ha riconosciuto che, qualora vengano rispettate le linee guida, anche in presenza di imperizia, non sussiste la colpa grave.1

Data di pubblicazione: 14 ottobre 2022

Il caso si riferisce a un medico accusato di lesioni colpose conseguenti a un intervento per ptosi del sopracciglio (lifting), che ha causato alla persona un’ipoestesia in zona frontale destra, permanente a distanza di 5 anni dall’intervento.

Per questa lesione era già stata riconosciuta un’imperizia nell’esecuzione dell’intervento (ma non nella scelta dello stesso) che aveva determinato una lesione del nervo sovraorbitario.

La motivazione della sentenza si è basata sul nuovo articolo 590 sexies del Codice Penale modificato dalla Legge Gelli-Bianco (Legge 8 marzo 2017, n. 24): “Alla colpa grave non può più essere attribuito un differente rilievo rispetto alla colpa lieve, essendo entrambe ricomprese nell’area di applicazione della nuova causa di non punibilità”1.

Cos’è la colpa grave?

La colpa grave è configurabile nel caso di una “deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato” (cfr. Sez. 4, n. 22281 del 15/04/2014, Cavallaro, Rv. 262273), ossia un errore inescusabile, che trova origine nella mancata applicazione delle condizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell’atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter gestire correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza o di diligenza, che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria (cfr. Sez. 4, n. 9923 del 19/01/2015, p.c. Donatelli in proc. Marasco).1

Cos’è la Legge Gelli-Bianco?

La cosiddetta Legge Gelli-Bianco (Legge 8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – GU Serie Generale n.64 del 17-03-2017), in vigore dal primo aprile 2017, tratta la materia della responsabilità medica, con l’obiettivo di superare le incongruenze e le incertezze generate dalla precedente disciplina, conosciuta anche come Decreto Balduzzi.

In particolare, la Legge Gelli-Bianco cerca di proseguire un percorso di attenuazione del giudizio sulla colpa medica, introducendo una causa di esclusione della punibilità per la sola imperizia, la cui operatività è subordinata alla condizione che il medico rispetti le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali.2

Quali sono le novità della Legge Gelli-Bianco sulla responsabilità penale del medico?

L’articolo 590 sexies del Codice Penale, introdotto dall’articolo 6 della Legge Gelli-Bianco, dedicato alla responsabilità sanitaria colposa per morte o lesioni personali, pone le seguenti novità:

– qualora l’evento si sia verificato per imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida – come definite e pubblicate ai sensi di legge – o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali;

– è abrogata la disciplina penale relativa alla depenalizzazione della colpa lieve della Legge Balduzzi (comma 1 dell’articolo 3); pertanto, non si pone più un problema di grado della colpa, salvo casi concreti in cui la Legge Balduzzi possa configurarsi come più favorevole.

In definitiva, alla colpa grave non si attribuisce un differente rilievo rispetto alla colpa lieve, essendo entrambe ricomprese nell’ambito della non punibilità; queste novità sono esplicitamente intese a favorire la posizione del medico, riducendo gli spazi per la sua possibile responsabilità penale, ferma restando la responsabilità civile.2

Cosa sono le linee guida?

Il nuovo Sistema Nazionale Linea Guida (SNLG) definisce le linee guida come “uno strumento di supporto decisionale finalizzato a consentire che, fra opzioni alternative, sia adottata quella che offre un migliore bilancio fra benefici ed effetti indesiderati, tenendo conto della esplicita e sistematica valutazione delle prove disponibili, commisurandola alle circostanze peculiari del caso concreto e condividendola – laddove possibile – con il paziente o i caregiver”.

Ulteriori definizioni di linee guida sono derivate dall’ambito giurisprudenziale. La Cassazione penale, con sentenza n. 28187/2017, indica le linee guida come: “sapere scientifico e tecnologico codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa costituire un’utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente e appropriato, le decisioni”.

Più recentemente, con sentenza n. 8770/2018, la Suprema Corte penale, a Sezioni Unite, ha però specificato che tali indicazioni vanno considerate “senza alcuna pretesa di immobilismo e senza idoneità ad assurgere al livello di regole vincolanti”.2

Cosa sono le “buone pratiche clinico-assistenziali”?

In linea generale, le buone pratiche clinico-assistenziali sono basate su “un processo di ricognizione della letteratura biomedica e delle best practices riconosciute con meccanismi di consenso fra esperti, a livello nazionale e internazionale”e non su studi randomizzati e controllati che ne abbiano testato l’efficacia e la sicurezza; l’opinione più o meno unanime dei componenti le ritiene sufficientemente fondate, tanto da non giustificare dubbi tali da rimetterle in discussione.

L’importanza del rispetto per le linee guida

In base a quanto esposto, si evince l’importanza di mantenersi sempre aggiornati sulle linee guida nei principali ambiti terapeutici. Questa attenzione può preservare infatti il medico da incidenti di natura penale e supportare eventuali controversie di responsabilità civile.

  • La prima vera e propria “consacrazione” di questa linea di condotta è avvenuta con l’entrata in vigore della Legge Balduzzi (189/2012): all’articolo 3, primo comma (poi abrogato dalla Legge Gelli) si stabiliva infatti che l’esercente la professione sanitaria che si fosse attenuto a “linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica” non avrebbe risposto, in sede penale, per colpa lieve.
  • Tuttavia, la Legge del 2012 non stabiliva i requisiti che devono possedere le linee guida, in merito, per esempio, alla qualità dell’evidenza scientifica, alla qualifica degli estensori, alla metodologia di elaborazione e all’eventuale assenza di conflitto di interessi nell’elaborazione e redazione delle stesse. Tale aspetto è stato risolto dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), attraverso la previsione di uno specifico sistema di elaborazione delle linee guida.
  • Comunque, la Legge Gelli-Bianco ricorda che l’osservanza delle linee guida deve avvenire mantenendo “salve le specificità del caso concreto”. La peculiarità della fattispecie concreta, come peraltro già da tempo affermato a livello giurisprudenziale, potrebbe infatti portare il sanitario a doversi discostare dalle raccomandazioni contenute nelle linee guida. D’altro canto, essendo le linee guida raccomandazioni di ordine “generale”, l’eventuale opzione di loro inosservanza potrebbe rappresentarne essa stessa una corretta applicazione.
  • È il medesimo legislatore, in tal senso, a prevedere, sempre nel rispetto delle peculiarità del singolo caso, che – in mancanza di linee guida elaborate e pubblicate ai sensi di Legge per quella materia di specifico interesse del paziente – il professionista sanitario debba attenersi alle “buone pratiche clinico-assistenziali di cui, però, non vengono date nella norma né definizioni, né indirizzi di valutazione qualitativa, lasciando dunque spazio alla soggettività decisionale del sanitario.2

Finalità delle linee guida

Nell’elaborazione delle linee guida, le finalità consistono non solo nella razionalizzazione delle “conoscenze”, ma anche nell’ottimizzazione delle “risorse” anche finanziarie. Tuttavia, ciò non esclude né il diritto del malato a ottenere le prestazioni mediche più appropriate né l’autonomia e la responsabilità del medico nella cura del paziente.

In base a tali presupposti, prima dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, la giurisprudenza aveva attuato una distinzione tra le linee guida conformi agli standard diagnostico-terapeutici – dettati dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente – e le linee guida ispirate, invece, a mere logiche di economicità e contenimento costi, giungendo a ritenere che solo le prime potessero risultare adeguate al fine di poter escludere la punibilità del sanitario, ai sensi dell’art. 3 della Legge Balduzzi.

La rilevanza delle linee guida in ambito medico-legale

Le raccomandazioni delle linee guida sono uno strumento utile, oltre che per la pratica clinica del medico, anche per la valutazione – a posteriori – della condotta degli operatori della sanità in casi di malpractice. In tale ambito, sappiamo comunque che l’osservanza delle linee guida da parte del medico non esclude eventuali addebiti di responsabilità; d’altro canto anche l’inosservanza delle stesse non si traduce automaticamente in un fatto censurabile.2

  • Ne deriva l’importanza, per il clinico, di annotare le ragioni di applicazione/inosservanza delle raccomandazioni nella documentazione sanitaria, oltre che di condividerle con il paziente.
  • Attraverso le raccomandazioni contenute nelle linee guida, il giudice ha a disposizione dei parametri tendenzialmente circoscritti per verificare l’osservanza degli obblighi di diligenza (attenzione, impegno, assenza di superficialità e trascuratezza), prudenza (definita come assenza di azioni avventate) e perizia (la conoscenza teorica pratica del compito che si intende svolgere (sussiste imperizia quando si prova che il professionista ha mostrato di ignorare, con il proprio comportamento, quelle conoscenze tecniche che sono alla sicura portata di qualsiasi professionista di preparazione equivalente). È proprio in relazione a tali ambiti che il medico suppone venga principalmente giudicato il proprio operato, piuttosto che in base a valutazioni soggettive, a volte anche estemporanee e scientificamente opinabili, del giudicante.

Il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG)

Il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) ha l’obiettivo di “istituzionalizzare” le buone pratiche identificate dal Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica la Qualità e la Sicurezza delle cure (CNEC) attraverso un processo di ricognizione della letteratura biomedica e delle best practices riconosciute con meccanismi di consenso fra esperti, a livello nazionale e internazionale. Il nuovo Sistema Nazionale Linee Guida – Snlg vuole quindi rappresentare un unico punto di accesso per cittadini e operatori sanitari a linee guida di pratica clinica validate dall’Istituto, come previsto dalla legge Gelli.

I criteri adottati per la selezione delle buone pratiche sono i seguenti:
o rilevanza dell’argomento
o data di pubblicazione < 3 anni*
o composizione multidisciplinare e multiprofessionale del panel di esperti*
o descrizione chiara e dettagliata della metodologia adottata e in linea con gli standard adottati dal CNEC per valutare la qualità delle evidenze scientifiche

Emergenza COVID-19. I medici, da eroi a imputati

L’emergenza pandemica ha contribuito a rimettere in primo piano il dibattito circa il contenimento della sovraesposizione giudiziaria dei professionisti sanitari per condotte colpose. La questione ha investito l’opinione pubblica già a partire dalla fine di marzo, in seguito ad una lettera indirizzata dal Presidente FNOMCeO, Filippo Anelli, al Consiglio Nazionale Forense, nella quale esprimeva preoccupazione per le iniziative pubblicitarie promosse da alcuni avvocati, candidatisi pubblicamente a rappresentare le famiglie delle vittime di Covid-19 denunciando in sede penale eventuali negligenze avvenute nel corso delle attività di prevenzione del contagio e/o di cura della malattia. 4

  • A tale riguardo il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) ha attivato sul proprio sito, nella sezione “buone pratiche”, una pagina relativa al Corona Virus Disease, nella quale, premesso che «la rassegna è in costante aggiornamento», sono raccolti i «documenti più attendibili sull’emergenza sanitaria».
  • In linea teorica, l’art. 590-sexies c.p. ammette che, in assenza di linee guida accreditate, l’osservanza di “buone pratiche” possa costituire presupposto per l’applicazione della causa di non punibilità.
  • Il linguaggio della pagina web dell’SNLG denota tuttavia l’incertezza dell’attuale quadro scientifico, che imporrebbe al processo penale di adeguarsi alla possibile variabilità nel tempo delle indicazioni scientifiche. L’applicazione dell’art. 590-sexies c.p. appare quindi problematica con la portata dell’emergenza pandemica in corso.
  • Mantenersi aggiornati sulla suddetta sezione COVID-19 delle SNLG è comunque quanto mai raccomandabile.

 

Per approfondimenti

Del Sordo S, Lombardo C. Responsabilità sanitaria in 100 domande, dalla Legge Gelli alla legge sul consenso e sulle DAT. Maggioli Editore, 2019.

Gelli F, Hazan M, Zorzit D. La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione – Commento sistematico alla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli). Giuffrè ed., 2017

Caletti GM. La colpa penale in ambito sanitario alla prova dell’emergenza pandemica. Tra responsabilità cliniche ed organizzative. Diritto e Salute. Fascicolo 1/2021.

L’autore

Dr. Pierluigi Diano

Pneumologo e Medico di Medicina Generale

Bibliografia

  1. Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 50078/2017. Per leggere il testo della sentenza in commento, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/4604-cass5007817.pdf
    Per leggere il testo della sentenza d’appello oggetto del ricorso, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1134-sentappellocavazza.pdf
  2. LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041) (GU Serie Generale n.64 del 17-03-2017) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00041/sg
  3. SNLG – Buone pratiche assistenziali. Disponibili al link https://snlg.iss.it/?p=23; ultimo accesso 14/10/2022.
  4. Diritto e Salute. Fascicolo 1/2021. http://www.dirittoesalute.org/wp-content/uploads/2021/07/Numero-01-del-20121.pdf

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