Tutela assicurativa
Articolo tratto da Folia Medica, supplemento a Mediforum n. 2 Anno IX, Motus Maior Editore
Data di pubblicazione: 04 maggio 2018
Dall’esistenza delle enormi responsabilità che la società attribuisce al Medico, nasce l’esigenza di avere una buona polizza assicurativa:
assicurarsi è bene, assicurarsi bene è meglio.
1. Cos'è un contratto di assicurazione?
È il contratto con il quale l’assicuratore verso il pagamento di un premio si obbliga a tutelare l’assicurato entro i limiti convenuti a tutelare colui che ha determinato un danno a terzi in conseguenza di un fatto avvenuto in vigenza contrattuale.
2. È obbligatorio per il Medico assicurarsi?
Una buona assicurazione è consigliabile per qualunque professionista. L’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione RC professionale è fissato dall’articolo 5 del D.P.R. 137/2012 che prevede per diverse categorie di professionisti appartenenti alle Professioni Regolamentate, l’obbligo di stipulare attraverso specifiche convenzioni collettive negoziate dai Consigli nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti, un’adeguata assicurazione a copertura di eventuali danni provocati dal professionista al cliente, ivi compresa la perdita di documenti. Il professionista pertanto nell’esercizio della sua attività, è tenuto a rendere noto al cliente, in sede di assunzione dell’incarico professionale, gli estremi della polizza RC e il relativo massimale.
L’art. 7 della legge 24/2017 stabilisce che:
- “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
- “La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
3. Cos’è una clausola claims made e loss occurrence?
Definiscono i due regimi a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi in relazione alle modalità di individuazione della data del sinistro:
- claims made – coincide con la data “richiesta risarcimento danni”;
- loss occurrence – coincide con la data “accadimento evento”.
La copertura retroattiva, che deve essere specificamente indicata in polizza, è sempre raccomandabile quando si sottoscrive un nuovo contratto assicurativo, pur in presenza di una precedente copertura assicurativa, poiché quest’ultima potrebbe non coprire i sinistri denunciati in epoca successiva alla cessazione del contratto (è il caso della polizza senza ultrattività o con ultrattività limitata nel tempo).
4. Quali sono le tutele offerte dalle assicurazioni e quali scegliere?
- Copertura danni struttura (es. il paziente che scivola sul pavimento incerato, rottura di un lettino ecc.);
- copertura danni da errore sanitario;
- copertura danni da perdita dei dati;
- copertura danni dipendenti (es. segretaria che rivela un dato sensibile a terzi);
- massimali non inferiori a 5 milioni di euro;
- copertura danni da colpa grave erariale ed amministrativa per medici strutture pubbliche;
- copertura costi legali e di perizia.
5. Cos’è il questionario pre-assuntivo?
In genere le assicurazioni fanno sottoscrivere all’assicurato un questionario pre-assuntivo per determinare l’esatto rischio in relazione all’effettiva attività del Medico. È importante compilarlo con attenzione senza omissioni. Una dichiarazione mendace e/o non conforme all’effettiva attività può comportare la mancata copertura del sinistro e/o la risoluzione del contratto.
6. Cos'è la franchigia?
Ci sono due tipologie di franchigia:
- franchigia per sinistro: è l’importo che resta a carico dell’assicurato per singolo evento;
- franchigia aggregata: è l’importo che resta a carico dell’assicurato nel caso di plurimi sinistri nel termine di vigenza del contratto.
L’interesse dell’assicurato per una o l’altra forma di franchigia dipende dal rischio: dal numero di pazienti, dal numero e tipologia dei sinistri e dalla tipologia di struttura a cui si applica il contratto.
7. Quando il Medico deve denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione?
In genere i contratti prevedono tempi brevissimi, anche inferiori a 10 giorni. Non appena si ha conoscenza di un possibile sinistro e/o si riceve una richiesta di danni la prima cosa da fare è informarne l’assicurazione attraverso posta elettronica certificata e/o raccomandata anticipata a mezzo fax.
8. Cosa si deve fare quando si riceve un avviso di garanzia o una comunicazione dell'autorità giudiziaria per un accertamento irripetibile?
È necessario provvedere ai seguenti immediati passaggi:
- informare immediatamente l’assicurazione;
- incaricare un legale per seguire la procedura;
- incaricare un Medico legale e/o altro consulente tecnico di parte in relazione all’accertamento che deve essere effettuato.
9. Come si redige una relazione clinica nel caso venga richiesta dalla direzione sanitaria?
In primo luogo il Medico deve porre attenzione alla compilazione della cartella clinica (il MMG alla scheda sanitaria) in quanto da questa compilazione dipende buona parte della sua difesa.
Nella relazione il Medico deve indicare:
- relazione sulle condizioni cliniche del paziente e delle condizioni di tempo e luogo;
- eventuali difetti della strumentazione utilizzata;
- eventuali difetti dell’organizzazione al momento dell’evento (es. assenza di personale, esistenza di situazioni di emergenza ecc.);
- eventuali situazioni di stress del personale: doppio turno, rientro in reperibilità dopo un turno di servizio ecc.
10. La copertura assicurativa può assumere in garanzia anche i danni previsti dalla legge sulla privacy?
Si. In questo caso è opportuno estendere la polizza anche al fatto dei collaboratori.
11. Quali sono le clausole a cui si deve stare attenti quando si lavora come libero professionista per una struttura?
Nel contratto tra professionista e struttura capita sovente di vedere inserite clausole che limitano la responsabilità della struttura.
Il Medico deve fare attenzione quando stipula un contratto con la struttura a non assumersi nei rapporti interni con la stessa, la completa responsabilità dei fatti dannosi prodotti.
12. È possibile che la polizza escluda alcuni danni o rischi?
L’assicurazione della responsabilità civile professionale è soggetta alle modalità, alle esclusioni, limitazioni e precisazioni che si trovano nelle condizioni generali della polizza e/o altro documento allegato alla stessa.
È necessario prestare particolare attenzione a:
- esclusione dei danni derivanti da interventi di primo soccorso, prestati per doveri deontologici;
- esclusione dei danni derivanti da errata refertazione e/o errata o mancata diagnosi;
- esclusione dei danni derivanti da responsabilità imputabile ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato, sia scritto che orale;
- esclusione delle conseguenze di qualsiasi circostanza già denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell’inizio della polizza, oppure di circostanza già nota all’assicurato alla decorrenza della polizza e suscettibile di provocare o di avere provocato una richiesta di risarcimento e non denunciato nella raccolta informativa pre-assuntiva;
- esclusione dei danni conseguenti a mancata rispondenza dell’intervento rispetto a quanto pattuito;
- esclusione dei danni estetici o fisiognomici. Conseguentemente questa clausola è particolarmente punitiva per tutti i professionisti che intervengono con il bisturi e/o altro sistema invasivo;
- esclusione dei danni posti in essere a seguito della fornitura di servizi professionali prima della data di retroattività stabilita in polizza;
- esclusione dei danni che abbiano origine o che siano correlati con l’esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e/o non propriamente attinenti l’attività professionale clinica.
L’autore
Avv. Paola Ferrari
Avvocato civilista in Milano, patrocinante in Cassazione
Esperta di diritto del lavoro e sanitario
Esperta di consenso informato e responsabilità professionale del Medico
Punto di riferimento del pronto soccorso legale di FIMMG lombardia
e di diverse associazioni di difesa dei pazienti
Collaboratore Sole 24 Ore Sanità
Dr. Virginio Bosisio
Medico di Medicina Generale
Specialista in anestesia e rianimazione
Già presidente nazionale SNAMID (Società Nazionale di Aggiornamento per il MMG)
Presidente SNAMID sezione provinciale di Milano
Prof. Marco Perelli Ercolini
Specialista in Chirurgia generale, Chirurgia plastica ricostruttiva, Chirurgia dell’infanzia
Già membro del Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM
Socio fondatore della SNAMID
Vice presidente vicario della Feder.S.P.eV.