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Segreto professionale e tutela della Privacy

Segreto professionale e tutela della Privacy

Articolo tratto da Folia Medica, supplemento a Mediforum n. 2 Anno IX, Motus Maior Editore

Data di pubblicazione: 16 luglio 2018

L’affidamento del paziente al Medico comporta per quest’ultimo non solo gli innegabili obblighi di cura, ma anche il rispetto di valori fondamentali quali il segreto professionale e la tutela della Privacy.

1. A quale legge si deve fare riferimento quando si parla di riservatezza?

Le fonti comunitarie rilevanti sono originariamente contenute nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, contrassegnata dalla sigla 95/46/CE.

2. Segreto professionale e riservatezza nel trattamento dei dati coincidono e sono la stessa cosa?

No. Vi è la stessa differenza che passa tra “conoscere un’informazione” ed “annotare un’informazione” su un qualunque supporto cartaceo o informatico. Il segreto professionale sussiste anche senza raccolta di alcuna informazione. Il rispetto della privacy nel trattamento dei dati coincide con l’obbligo giuridico di adottare nella protezione dei medesimi misure di sicurezza indicate dalla legge (in particolare d.lgs. 196/2003 ed in futuro dal regolamento UE 2016 la cui entrata in vigore è prevista il 25 maggio 2018).

3. Quali sono le regole deontologiche in materia di segreto professionale?

La regola è contenuta nell’art. 10 del codice deontologico: Il Medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale. La morte della persona assistita non esime il Medico dall’obbligo del segreto professionale. Il Medico non deve rendere all’Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale.

4. Quali sono le regole deontologiche in materia trattamento dati?

La regola è contenuta negli articoli 11 e 12 del codice deontologico: Art.11 – Riservatezza dei dati personali e Art.12 – Trattamento dei dati sensibili.

5. Esistono altre sanzioni per la violazione del segreto professionale?

Si. La divulgazione di segreti professionali è punita dall’art. 622 del codice penale. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

6. È sempre necessario il preventivo consenso al trattamento dei dati sensibili in ambito medico?

Si, salvo nei casi d’impossibilità del paziente o d’urgenza che ne impediscono la raccolta immediata in ragione della necessità di salvare la sua vita.

7. Il Medico di famiglia deve raccogliere il consenso in modo scritto?

Il Medico di famiglia ed il Pediatra possono farlo in modo semplificato annotandolo sulla scheda sanitaria.

8. Il Medico di famiglia ha qualche obbligo informativo?

Si, è obbligato a fornire attraverso pieghevoli, manifesti in sala d’attesa e/o sul sito internet dello studio, una chiara informativa. La regola è contenuta nell’art. 78 del decreto legislativo 196/2003 per il trattamento dei dati (Informativa del Medico di Medicina Generale o del Pediatra).

9. È possibile comunicare informazioni ai familiari del paziente?

Le informazioni possono essere rese solo se il paziente vi abbia acconsentito.

10. È necessario il consenso del paziente per comunicare dei dati al Medico curante da parte dello specialista?

Si. In particolare un Medico è stato sanzionato per avere comunicato al Medico di famiglia la presenza di HIV di un paziente assistito da quest’ultimo. La riservatezza delle informazioni si estende anche ai minori che abbiano compiuto 14 anni per interventi prescrittivi riguardanti la pratica sessuale lecita.

11. Nel caso in cui il Medico utilizzi personale di studio ci sono regole da rispettare?

Si, lo stesso deve essere formato attraverso corsi specifici ed attraverso la lettera d’incarico che è obbligatoria.
Il personale di studio potrà accedere ai dati esclusivamente per quanto utile e necessario per assolvere al proprio ruolo.

12. È necessario un esplicito consenso scritto del paziente per permettere al collega di studio e/o al sostituto di accedere alla cartella clinica del Medico?

No, ma è sempre opportuno che il paziente sappia che il Medico sta accedendo alla sua scheda clinica informandolo a voce. Il Medico sostituto deve essere stato istruito sulla necessità di mantenere il segreto su ogni tipo di trattamento: oltre la lettera di incarico alla sostituzione viene anche dato l’incarico di responsabile del “trattamento durante la sostituzione”. Si ricorda che il paziente ha sempre diritto di rifiutare la compilazione o visione della sua scheda.

13. Il Medico può utilizzare i dati del paziente per ricerche scientifiche e/o per farne statistiche anonime?

Qualunque finalità diversa dalla diagnosi e cura dev’essere autorizzata dal paziente in modo scritto.

14. È possibile pubblicare una foto di una parte anatomica senza che sia riconoscibile il paziente in un social network per discutere il caso con il colleghi?

Il Medico che ha ricevuto dal paziente un consenso alluso scientifico di fotografie anatomiche o dei suoi dati non può farne altro uso. Non è corretto pubblicare parti anatomiche sui social network per provocare un dibattito con i colleghi sulle terapie da adottarsi al caso specifico in ragione del fatto che questi strumenti, soprattutto quelli generalisti, sono facilmente accessibili anche da persone non appartenenti ai gruppi.

15. A seguito della prossima entrata in vigore del regolamento europeo il Medico dovrà cambiare il suo modo di lavorare?

La normativa Italiana era già molto garantista ed avanzata ed il regolamento europeo la ricalca in più punti. Il regolamento imporrà di adottare nel trattamento dei dati, sistemi definiti “privacy designer”, cioè progettati per garantire un utilizzo sicuro. Molti dei software attualmente utilizzati potrebbero non essere più adeguati.

16. È possibile consegnare le ricette mediche in sala d’attesa in un cestino comodamente accessibile?

Il Garante con nota del 14/11/2014 ha autorizzato i Medici di famiglia a lasciare le ricette in busta chiusa in sala d’attesa ed in farmacia. Si ricorda, comunque, che l’art. 15 del d.lgs. 196/2003 (legge privacy) e l’art. 2050 del codice civile, specificano che nel caso di comunicazione illecita di dati, è il titolare del trattamento (quindi il Medico) a dover dimostrare di avere fatto quanto necessario per evitare il danno al paziente. Poiché potrebbe essere astrattamente possibile che le buste possano essere prelevate da persone non autorizzate, volontariamente o per errore, si consiglia di evitare comunque di lasciare ricette e prescrizioni contenenti dati sensibilissimi: HIV, ormoni sessuali, epatite, ecc.

17. Il Medico può inviare al paziente una ricetta dematerializzata attraverso posta elettronica?

Non è vietato da alcuna norma. La trasmissione, come tutta la documentazione sanitaria, deve essere trasmessa al paziente nel rispetto delle linee guida per la trasmissione dei referti, applicabile ad ogni altro documento. Conseguentemente è opportuno adottare regole di trasmissione criptate e sicure e non tradizionali e-mail leggibili in chiaro.

18. Per consegnare le ricette a persona diversa dal paziente è necessario raccogliere la delega ogni volta?

No. Il paziente può delegare stabilmente una e/o due persone a tale procedura. In tal caso è opportuno farsi firmare un consenso generale.

19. È possibile per un Medico utilizzare i dati dei pazienti del reparto per aggregarli in forma anonima, unitamente a dati provenienti da altri, per svolgere una ricerca scientifica?

No. Le ricerche scientifiche devono seguire dei precisi protocolli che necessitano di poter essere verificati. Per perseguire una finalità di ricerca, anche se in forma anonima, è possibile raccogliere e trattare dati personali e, in particolare, dati attinenti alla salute, a condizione che, di regola, venga fornita una informativa ai pazienti interessati e gli venga richiesto uno specifico consenso (art. 106, 107 e 110 del Codice; autorizzazione generale n. 2/2013 al trattamento dei dati sulla salute e sulla vita sessuale).

20. La minore può chiedere la pillola contraccettiva senza informare i genitori?

Si. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori che possono rivolgersi alle strutture sanitarie e ai consultori senza che i genitori ne siano informati (art. 2, ultimo comma, l. 22 maggio 1978, n. 194 recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”).

L’autore

Avv. Paola Ferrari

Avvocato civilista in Milano, patrocinante in Cassazione
Esperta di diritto del lavoro e sanitario
Esperta di consenso informato e responsabilità professionale del Medico
Punto di riferimento del pronto soccorso legale di FIMMG lombardia
e di diverse associazioni di difesa dei pazienti
Collaboratore Sole 24 Ore Sanità

Dr. Virginio Bosisio

Medico di Medicina Generale
Specialista in anestesia e rianimazione
Già presidente nazionale SNAMID (Società Nazionale di Aggiornamento per il MMG)
Presidente SNAMID sezione provinciale di Milano

Prof. Marco Perelli Ercolini

Specialista in Chirurgia generale, Chirurgia plastica ricostruttiva, Chirurgia dell’infanzia
Già membro del Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM
Socio fondatore della SNAMID
Vice presidente vicario della Feder.S.P.eV.

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