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Lavorare in medicina generale e/o continuità assistenziale: come inizia l’avventura

Lavorare in medicina generale e/o continuità assistenziale: come inizia l’avventura

La professione del medico di medicina generale (MMG) richiede che alla base vi sia l’aspirazione di essere un medico che vuole occuparsi di tutti gli ambiti della salute, “specializzandosi” su tutto ciò che è prevenzione.
Il parere del dottor Pierluigi Diano, MMG di Milano.

Data di pubblicazione: 20 novembre 2023

Diventare oggi un medico di medicina generale (MMG) è pur sempre un nobile intento, che deve però fare i conti con diversi ostacoli: da quelli propriamente clinici a quelli burocratici e amministrativi. Ma se ci si sente “tagliati” per questa “avventura”, il risultato finale sarà comunque ampiamente positivo.
Proponiamo qualche spunto di riflessione del dottor Pierluigi Diano (MMG di Milano) e alcune informazioni pratiche, che possono contribuire a valutare meglio questa importante scelta di professione e di vita.

Alcuni “sintomi” per comprendere se si ha il carattere giusto per fare l’MMG

Quelli che propongo di seguito non sono consigli, bensì semplici considerazioni, derivate dalla mia quasi trentennale esperienza di MMG. Le affermazioni non sono quindi necessariamente condivisibili da chi legge, ma spero possano comunque offrire un punto di vista, che stimoli una propria personale consapevolezza.
Per decidere di provare a diventare un MMG, prima di tutto, ci si deve mettere davanti allo specchio e farsi un po’ di “anamnesi” della propria personalità. Se ci si riconosce nelle seguenti caratteristiche, secondo me, è probabile che la “prognosi” sia favorevole:

  • Non ho l’ambizione di diventare un iper-specialista di malattie rare né uno scienziato onnisciente, bensì quella di essere un medico disposto ad affrontare qualunque aspetto della salute, prendendo occasione da ogni caso, per continuare a studiare e approfondire.
  • Per mia natura, mi piace entrare in empatia con le persone e provare a vivere la professione con spirito di servizio. Insomma, anche se ho studiato per diventare un medico, ho imparato a essere… paziente.
  • Sono convinto che prevenire sia meglio che curare… La prevenzione sarà quindi la mia principale “specializzazione”, provando a individuare per ognuno dei miei assistiti percorsi per migliorare il proprio stile di vita e limitare il rischio di complicazioni. E mi sforzerò di dare in questo il “buon esempio”!
  • La mia aspirazione di fondo è quella di far star meglio le persone, anche interiormente. Vorrei quindi riuscire a terminare ogni visita con un sorriso – anche se dovessi comunicare notizie spiacevoli –, perché spero che nessuno esca dal mio ambulatorio sentendosi peggio di quando è entrato.
  • Ho un carattere abbastanza stabile, che mi consente di essere solitamente tranquillo e gentile. E se le cose vanno storte, ho sempre con me una fiala di “pensieri felici”, per recuperare prima possibile il buon umore.

Sul sito della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è possibile accedere alla lettura del testo integrale del cosiddetto Accordo Collettivo Nazionale (ACN).
L’ACN è una sorta di agenda in costante aggiornamento che regolamenta le attività e gli obblighi dei medici di medicina generale (ai sensi del del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni).
L’ultimo aggiornamento dell’ACN è del 28.04.2022. In fondo all’articolo è riportato il link al sito, dal quale è possibile accedere alla lettura del documento e scaricare il fac-simile della domanda per entrare nella graduatoria per la medicina generale.

È tutto scritto sull’ACN

Sul sito della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è possibile accedere alla lettura del testo integrale del cosiddetto Accordo Collettivo Nazionale (ACN).

L’ACN è una sorta di agenda in costante aggiornamento che regolamenta le attività e gli obblighi dei medici di medicina generale (ai sensi del del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni).

L’ultimo aggiornamento dell’ACN è del 28.04.2022. In fondo all’articolo è riportato il link al sito, dal quale è possibile accedere alla lettura del documento e scaricare il fac-simile della domanda per entrare nella graduatoria per la medicina generale.

I primi passi: entrare in graduatoria

Come recita l’articolo 19 del suddetto ACN, “i medici da incaricare per la medicina generale sono selezionati da una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale dall’Assessorato alla Sanità, con procedure informatiche tese allo snellimento burocratico e al rispetto dei tempi”.

Per rendere più gradevole ed efficace la lettura di questo articolo, vengono proposte alcune sintesi e semplificazioni. È comunque consigliabile la lettura della fonte originale, che riporta ulteriori dettagli e fonti normative.

Requisiti necessari per presentare la domanda

  1. cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte dalle leggi vigenti;
  2. iscrizione all’Albo professionale;
  3. titolo di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni. Possono altresì presentare domanda di inserimento in graduatoria i medici che nell’anno acquisiranno il titolo di formazione. Il titolo deve essere posseduto ed autocertificato entro il 15 settembre ai fini dell’inserimento nella graduatoria provvisoria di cui al comma 5.

Come si invia la domanda

Ai fini dell’inclusione nella graduatoria, deve essere trasmessa a mezzo procedura telematica definita dalla Regione, entro il termine del 31 gennaio, all’Assessorato regionale alla Sanità, o alla Azienda sanitaria individuata dalla Regione, una domanda in bollo integrata ai sensi della normativa vigente con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio relativamente a requisiti, titoli accademici, di studio e di servizio.

Attesa dei risultati definitivi

L’amministrazione regionale o l’Azienda sanitaria individuata dalla Regione, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione, predispone la graduatoria, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito ed evidenziando l’eventuale possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.
La graduatoria provvisoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale della Regione. Entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all’Assessorato regionale alla Sanità, o alla Azienda sanitaria individuata dalla Regione, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria. La graduatoria definitiva è approvata dall’Assessorato regionale alla Sanità che provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale entro il 30 novembre di ciascun anno. La pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale della Regione costituisce notificazione ufficiale. La graduatoria ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo.
A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell’ordine, la minore età, il voto di laurea e l’anzianità di laurea.

I titoli che fanno punteggio

L’articolo 20 dell’ACN descrive i titoli che concorrono alla formazione della graduatoria regionale, con i relativi punteggi:

Titoli accademici Punti
Diploma di laurea con voti 110/110 e 110/110 e lode o 100/100 e 100/100 e lode 1,00
Diploma di laurea con voti da 105/110 a 109/110 o da 95/100 a 99/100 0,50
Diploma di laurea con voti da 100/110 a 104/110 o da 90/100 a 94/100 0,30
Specializzazione in discipline equipollenti e affini alla medicina generale, per ciascuna 0,50
Titolo di formazione specifica in medicina generale 7,20
Certificato di conoscenza di lingua inglese non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo 0,20
Patente europea di conoscenza dei principali programmi informatici (ECDL) 0,20

 

 

Titoli di servizio Punti
Attività di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta / medico di assistenza primaria fino alla data di entrata in vigore del presente ACN, sia con incarico a tempo indeterminato che con incarico provvisorio, per ciascun mese complessivo* 0,20
Servizio effettivo di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria / medico di continuità assistenziale fino alla data di entrata in vigore del presente ACN, con incarico a tempo indeterminato, determinato, provvisorio o anche a titolo di sostituzione per ogni mese corrispondente a 96 ore di attività. (Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall’Accordo nazionale relativo al settore) 0,20
Attività di sostituzione del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta / medico di assistenza primaria fino alla data di entrata in vigore del presente ACN, solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi**. Le sostituzioni effettuate su base oraria sono valutate con gli stessi criteri della sezione precedente+), per ciascun mese complessivo 0,20
Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determinato, provvisorio o anche a titolo di sostituzione nella emergenza sanitaria territoriale, per ogni mese di attività 0,20
Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o di sostituzione nella medicina dei servizi territoriali, per ogni mese di attività corrispondente a 96 ore di attività 0,20
Servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determinato o anche a titolo di sostituzione di medico di assistenza penitenziaria/servizio effettivo in rapporto di convenzionamento con il S.S.N., presso gli Istituti penitenziari, per ogni mese di attività corrispondente a 96 ore di attività 0,20
Attività di medico addetto all’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari sia a tempo indeterminato che di sostituzione per conto del Ministero di Giustizia, ai sensi della L. 9 ottobre 1970, n. 740, per ogni mese di attività 0,20
Servizio effettivo nelle attività territoriali programmate per ogni mese di attività corrispondente a 52 ore 0,10
Attività medica di assistenza ai turisti organizzata dalle Regioni o dalle Aziende, per ciascun mese complessivo, corrispondente a 96 ore di attività 0,20
Turni di reperibilità programmata nei servizi territoriali, di continuità assistenziale o di emergenza sanitaria territoriale, per ogni mese corrispondente a 96 ore di attività 0,05
Attività, anche in forma di sostituzione, di medico pediatra di libera scelta (solo se almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi, per ciascun mese complessivo 0,10
Medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna; medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici; medico generico fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, per ciascun mese 0,05
Servizio militare di leva (o servizio civile), anche come Ufficiale Medico, per un massimo di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento della laurea in medicina***, per ciascun mese 0,10
Servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di solidarietà sociale, per un massimo di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento della laurea in medicina***, per ciascun mese 0,10
Attività di ufficiale medico militare in servizio permanente effettivo, di medico della Polizia di Stato, per ciascun mese di attività 0,20
Servizio prestato presso aziende termali, equiparato all’attività di continuità assistenziale, per ciascun mese complessivo 0,20
Servizio effettivo, svolto in Paesi dell’Unione Europea, riconducibile all’attività di medico di medicina generale di cui al presente Accordo; servizio prestato ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e assistenza sanitaria prestata da medici italiani ai sensi del Decreto Ministeriale 1 settembre 1988, n. 430, per ciascun mese complessivo 0,20
Attività prestata durante il periodo di affiancamento previsto dalla procedura di ricambio generazionale derivante dalla APP, di cui all’Allegato 5 del presente Accordo: per ciascun mese complessivo* 0,20
Attività con incarico temporaneo svolta dai medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 nel periodo di frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale per ciascun mese complessivo, corrispondente a 96 ore di attività 0,10

*Il punteggio è elevato a 0,30 per l’attività nell’ambito della Regione nella cui graduatoria si chiede l’inserimento
**Le sostituzioni dovute ad attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni
***Il punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio è stato svolto in concomitanza di incarico convenzionale conferito da Azienda Sanitaria nell’area della medicina generale e solo per il periodo concomitante con tale incarico

Nota bene

  • Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio, tutte le frazioni di mese dell’anno sono sommate. L’eventuale residuo superiore a 15 giorni è valutato come mese intero. I residui non valutati sono sommati alle integrazioni dei titoli di servizio eventualmente presentati negli anni successivi.
  • Relativamente al servizio calcolato su base oraria, per frazione di mese da valutare come mese intero si intende un numero complessivo di ore di attività superiore alla metà. I residui non valutati sono sommati alle integrazioni dei titoli di servizio eventualmente presentati negli anni successivi.
  • Il servizio effettivo indicato dal presente articolo è determinato dalle sole ore di attività svolta ed i periodi di sospensione dall’attività convenzionale non concorrono al computo, ad eccezione del periodo di astensione obbligatoria o anticipata per gravidanza e puerperio.
  • I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo, ad eccezione della reperibilità di cui al punto “Turni di reperibilità programmata nei servizi territoriali…”.
  • In caso di servizi concomitanti è valutato quello che comporta il punteggio più alto.

Procedure specifiche per l’assegnazione di incarichi di assistenza primaria

L’articolo 63 dell’ACN specifica l’Azienda procede alla data del 1° marzo e del 1° settembre di ogni anno alla verifica degli organici in dotazione ai servizi di emergenza territoriale al fine di individuare gli incarichi vacanti da pubblicare ai fini della successiva copertura. Individuata la vacanza di incarico, l’Azienda ne dà comunicazione alla Regione, o al soggetto da questa individuato, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione, o il soggetto da questa individuato, pubblica sul Bollettino Ufficiale gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, come individuati al precedente comma 1.
I medici interessati, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, presentano alla Regione o al soggetto da essa individuato domanda di assegnazione, con apposizione del bollo secondo la normativa vigente, per uno o più incarichi vacanti pubblicati.

Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti:

  • i medici in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione previsto ai sensi dell’articolo 66 del presente Accordo.
  • i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale in un’Azienda della Regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o in un’Azienda di altra Regione, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno un anno e da almeno due anni dell’incarico dal quale provengono.
  • i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso;
  • i medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale, autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda di cui al comma 4;
  • i medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale in Regione;
  • i medici di cui all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale in Regione.

L’autore

Dr. Pierluigi Diano

Pneumologo e Medico di Medicina Generale

Riferimenti bibliografici

Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), accordi riguardanti il medico di medicina generale in rapporto convenzionale. https://www.sisac.info/elencoNewsArea.do?operazione=ricerca&idArea=&tipoAnteprima=&testoNews=&idPagina=&rsottotitolo=&rluogo=&ricercaTitolo=&rproprietario=201012211450435842&rrubrica=0&rdataaccordo=&rcategoria=&colOrderBy=tnews_versioni.news_titolo&order=desc&numberOfRecordsPerPage=50&dataDal=&dataAl=&rtitolo=
All’interno di questa pagina, cliccando sull’ACN più recente, è presente il link per scaricare il fac-simile della domanda per la graduatoria regionale.

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