
Lavorare in medicina generale e/o continuità assistenziale: come inizia l’avventura
La professione del medico di medicina generale (MMG), richiede che alla base vi sia l’aspirazione di essere un medico a 360°, che vuole curare la persona oltre alla malattia, che vuole occuparsi di tutti gli ambiti della salute, “specializzandosi” su tutto ciò che è prevenzione.

Data di pubblicazione: 24 aprile 2019

Diventare medico di medicina generale (MMG) è un nobile intento, che deve però fare i conti con diversi ostacoli: da quelli propriamente clinici a quelli burocratici e amministrativi. Ma se ci si sente “tagliati” per questa “avventura”, il risultato finale sarà comunque ampiamente positivo.
Alcuni “sintomi” per comprendere se si ha il carattere giusto per fare l’MMG
Con semplicità, ci si deve mettere davanti allo specchio e farsi un po’ di anamnesi. Se ci si riconosce nelle seguenti affermazioni, è piuttosto probabile che la prognosi finale sarà molto favorevole:
- Non mi interessa essere un iper-specialista né uno scienziato che sa tutto, bensì un medico che voglia comunque poter affrontare qualunque aspetto della salute, non smettendo mai di studiare.
- Mi piace entrare in empatia con le persone e vivere la professione con spirito di servizio. Insomma, anche se ho studiato tanti anni per diventare un medico, so essere… paziente.
- La mia massima aspirazione è quella di far star meglio le persone, anche interiormente. Vorrei quindi terminare ogni visita con un sorriso – nonostante tutto – affinché nessuno esca dal mio ambulatorio sentendosi peggio di quando è entrato.
- Ho un carattere abbastanza stabile, che mi consente di essere solitamente tranquillo e gentile. Inoltre ho sempre con me una fiala di buon umore.
È tutto scritto sull’ACN
Sul sito della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è possibile accedere alla lettura del testo integrale del cosiddetto Accordo Collettivo Nazionale (ACN).
L’ACN è una sorta di agenda in costante aggiornamento che regolamenta le attività e gli obblighi dei medici di medicina generale (ai sensi del del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni).
L’ultimo aggiornamento dell’ACN è del 29.03.2018. In fondo all’articolo è riportato il link al sito, dal quale è possibile accedere alla lettura del documento e scaricare il fac-simile della domanda per entrare nella graduatoria per la medicina generale.
I primi passi: entrare in graduatoria
Come recita l’articolo 2 del suddetto ACN, “i medici da incaricare per la medicina generale sono selezionati da una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale dall’Assessorato alla Sanità, con procedure informatiche tese allo snellimento burocratico e al rispetto dei tempi”.
Per rendere più gradevole ed efficace la lettura di questo articolo, vengono proposte alcune sintesi e semplificazioni. È comunque consigliabile la lettura della fonte originale, che riporta ulteriori dettagli e fonti normative.
Requisiti necessari per presentare la domanda
- cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla Unione Europea
- iscrizione all’Albo professionale
- titolo di formazione in medicina generale già ottenuto o che sarà ottenuto entro il 15 settembre dell’anno a cui si riferisce la graduatoria
Come si invia la domanda
Ai fini dell’inclusione nella graduatoria, la domanda va trasmessa a mezzo procedura telematica definita dalla Regione, entro il termine del 31 gennaio, all’Assessorato regionale alla Sanità o alla Azienda Sanitaria individuata dalla Regione. La domanda in bollo sarà integrata con dichiarazione sostitutiva di certificazione dei propri requisiti, titoli accademici, di studio e di servizio.
Attesa dei risultati definitivi
L’amministrazione regionale o l’Azienda Sanitaria individuata dalla Regione, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione, predispone la graduatoria, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito. La graduatoria provvisoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul sito istituzionale della Regione. Entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria. La graduatoria definitiva viene poi pubblicata sul Bollettino Ufficiale entro il 30 novembre di ciascun anno. La pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale della Regione costituisce notificazione ufficiale.
A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell’ordine, la minore età, il voto di laurea e l’anzianità di laurea.
I titoli che fanno punteggio
L’articolo 3 dell’ACN descrive i titoli che concorrono alla formazione della graduatoria regionale, con i relativi punteggi:
Titoli accademici | Punti |
Diploma di laurea con voti 110/110 e 110/110 e lode o 100/100 e 100/100 e lode | 1,00 |
Diploma di laurea con voti da 105/110 a 109/110 o da 95/100 a 99/100 | 0,50 |
Diploma di laurea con voti da 100/110 a 104/110 o da 90/100 a 94/100 | 0,30 |
Specializzazione in discipline equipollenti e affini alla medicina generale, per ciascuna | 0,50 |
Titolo di formazione specifica in medicina generale | 7,20 |
Certificato di conoscenza di lingua inglese non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo | 0,20 |
Patente europea di conoscenza dei principali programmi informatici (ECDL) | 0,20 |
Titoli di servizio | Punti |
Attività di medico di assistenza primaria (anche incarico provvisorio)*, per ciascun mese | 0,20 |
Attività di sostituzione del medico di assistenza primaria (solo se con più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi**, per ciascun mese di attività | 0,20 |
Servizio di medico di continuità assistenziale (anche incarico provvisorio o di sostituzione), per ogni mese corrispondente a 96 ore di attività | 0,20 |
Servizio di emergenza sanitaria territoriale (anche incarico provvisorio o di sostituzione), per ogni mese di attività | 0,20 |
Servizio nella medicina dei servizi territoriali, con incarico a tempo indeterminato o di sostituzione, per ogni mese di attività corrispondente a 96 ore di attività | 0,20 |
Servizio di medico di assistenza penitenziaria, con incarico a tempo indeterminato, determinato o di sostituzione, per ogni mese di attività corrispondente a 96 ore di attività | 0,20 |
Servizio nelle attività territoriali programmate, per ogni mese di attività corrispondente a 52 ore | 0,10 |
Attività medica di assistenza ai turisti organizzata da Regioni o Aziende, per ciascun mese | 0,20 |
Turni di reperibilità programmata nei servizi territoriali, di continuità assistenziale o di emergenza sanitaria territoriale, per ogni mese corrispondente a 96 ore di attività | 0,05 |
Attività, anche in forma di sostituzione, di medico pediatra di libera scelta (solo se almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi, per ciascun mese complessivo | 0,10 |
Medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna; medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici; medico generico fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, per ciascun mese | 0,05 |
Servizio militare di leva (o servizio civile), anche come Ufficiale Medico, per un massimo di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento della laurea in medicina***, per ciascun mese | 0,10 |
Servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di solidarietà sociale, per un massimo di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento della laurea in medicina***, per ciascun mese | 0,10 |
Attività di ufficiale medico militare in servizio permanente effettivo, di medico della Polizia di Stato, per ciascun mese di attività | 0,20 |
Servizio prestato presso aziende termali, equiparato all’attività di continuità assistenziale, per ciascun mese complessivo | 0,20 |
Servizio svolto in Paesi dell’unione Europea, riconducibile all’attività di medico di assistenza primaria, della continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale, per ciascun mese complessivo: | 0,20 |
*Il punteggio è elevato a 0,30 per l’attività nell’ambito della Regione nella cui graduatoria si chiede l’inserimento
**Le sostituzioni dovute ad attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni
***Il punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio è stato svolto in concomitanza di incarico convenzionale conferito da Azienda Sanitaria nell’area della medicina generale e solo per il periodo concomitante con tale incarico
Procedure specifiche per l’assegnazione di incarichi di assistenza primaria
L’articolo 5 dell’ACN specifica che entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna Regione, o il soggetto da questa individuato, pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali vacanti di medico di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno.
In sede di pubblicazione degli incarichi, l’Azienda può indicare la zona in cui deve essere comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale. Il medico incaricato è quindi obbligato all’apertura di uno studio nella zona indicata. Tale vincolo si protrae per un periodo di 3 anni.
La domanda di assegnazione da parte degli aspiranti va presentata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui sopra. Come già indicato, dal link riportato in fondo all’articolo è possibile scaricare il fac-simile della domanda per entrare in graduatoria per la medicina generale.
Possono concorrere al conferimento degli incarichi assistenza primaria:
- medici già titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria, per trasferimento. I trasferimenti possono coprire fino a un terzo degli incarichi disponibili.
- medici in graduatoria regionale valida per l’anno in corso
- medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale alla data di scadenza della presentazione della domanda valida per l’anno in corso.
Il decreto “Semplificazioni”, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, all’articolo 9 (“Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale”), con successivo emendamento, prevede che – fino al 31 dicembre 2021 – possano ricevere l’incarico di assistenza primaria anche i medici iscritti al corso in medicina generale, seppure non ancora diplomati, con eventuale revoca dell’incarico e cancellazione dalla graduatoria in caso di mancato conseguimento del diploma. La disponibilità di tali medici sarebbe comunque subordinata, rispetto ai medici già in possesso del diploma e ai colleghi con titoli equipollenti. Questa eccezione è stata proposta per far fronte della prevista carenza di MMG nei prossimi anni. Per correttezza di informazione, al momento della stesura di questo articolo, il suddetto decreto (già più volte modificato) è all’esame del Senato ed è quindi soggetto a eventuali ulteriori stralci e correzioni.
Procedure specifiche per l’assegnazione di incarichi di continuità assistenziale
L’articolo 6 dell’ACN specifica che entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna Regione, o il soggetto da questa individuato, pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno.
Anche in questo caso, la domanda di assegnazione da parte degli aspiranti va presentata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui sopra.
Possono concorrere al conferimento degli incarichi di continuità assistenziale:
- medici già titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale, per trasferimento. I trasferimenti possono coprire fino alla metà degli incarichi disponibili.
- medici in graduatoria regionale valida per l’anno in corso
- medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale alla data di scadenza della presentazione della domanda valida per l’anno in corso.

L’autore
Dr. Pierluigi Diano
Pneumologo e Medico di Medicina Generale
Riferimenti bibliografici e link per scaricare il fac-simile della domanda per la graduatoria regionale
Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale.