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Riscattare gli anni di laurea

Riscattare gli anni di laurea

Pensare già alla pensione subito dopo la laurea non sembra sicuramente una priorità.

Data di pubblicazione: 10 aprile 2019

Tuttavia sapere come poter riscattare gli anni di laurea può essere molto utile in previsione del meritato riposo dopo una lunga carriera professionale. Scopri tutte le indicazioni pratiche.

Quando si è giovani medici e si sta ancora assaporando la soddisfazione di aver raggiunto il proprio obiettivo, iniziando il lavoro per il quale si è tanto sudato sui libri, è difficile, se non impossibile, proiettarsi in un futuro lontano e pensare che un giorno si andrà in pensione. Informarsi sulle modalità da seguire per riscattare la laurea è tuttavia importante, tenendo conto che oggi ricorrere ad una pianificazione pensionistica può essere una valida opzione, soprattutto perché l’attuale ricorso al sistema contributivo comporterà un indubbio percorso in salita per le ultime generazioni che naturalmente avranno diritto, una volta terminato il proprio percorso professionale, di disporre di un vitalizio derivato da un esatto computo dell’anzianità lavorativa.

Prima di elencare in sintesi che cosa prevede la normativa INPS, è bene specificare che si definiscono “da riscatto” quei contributi che l’assicurato è tenuto a pagare per farsi riconoscere nella pensione i periodi di lavoro per i quali, all’epoca dello svolgimento dell’attività, non esisteva l’obbligo dell’assicurazione, oppure per i periodi di attività svolta all’estero.

Contributi da riscatto, inoltre, sono anche quelli che possono essere accreditati con riferimento a particolari periodi – espressamente previsti dalla legge – durante i quali non vi è stata attività lavorativa.

Sono tre i vantaggi principali del riscatto a fini previdenziali secondo la normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2008, in base alla legge 247/2007:

  1. andare in pensione prima;
  2. aumentare la propria anzianità contributiva;
  3. pagare meno tasse.

Si tratta sostanzialmente di una forma d’investimento previdenziale il cui calcolo è effettuato su parametri fissi e non sull’andamento dei mercati finanziari, come invece avviene nella maggior parte dei fondi pensione aperti privatamente.

Focus sul riscatto degli anni relativi agli studi universitari

Dai requisiti alla domanda

Relativamente al percorso di studio, i periodi per i quali attualmente è possibile effettuare il riscatto per ottenere l’accredito sulla posizione assicurativa sono:

  • corso legale di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati;
  • congedi per formazione e studio.

Più in generale, il riscatto può essere ottenuto anche in queste situazioni:

  • lavoro impiegatizio per il quale non esisteva l’obbligo assicurativo;
  • periodi d’assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo richiesti per fornire assistenza e curare familiari inabili;
  • congedi della durata massima di due anni per gravi motivi familiari;
  • attività lavorativa svolta all’estero;
  • lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996.

I contributi da riscatto si collocano temporalmente nel periodo in cui esiste la cosiddetta “scopertura assicurativa”, cioè laddove la posizione del lavoratore presenta un vuoto, proprio a causa della circostanza che ha impedito l’accredito di contributi nell’assicurazione obbligatoria. Ad esempio, se il riscatto si riferisce agli anni 1990 – 1995 i contributi verranno accreditati in quel periodo, anche se il riscatto viene pagato nel 2002.

Per ottenere il riscatto è necessario:

  • aver conseguito il diploma universitario. Infatti la sola frequenza di corsi universitari che non si sia conclusa con il rilascio del diploma non dà diritto alla copertura assicurativa;
  • fino al 31 dicembre 2007, aver versato almeno un contributo settimanale all’INPS in qualunque periodo della vita assicurativa, anche dopo il conseguimento della laurea o dei titoli equiparati;
  • dal 1 gennaio 2008 si può chiedere il riscatto anche prima di iniziare a lavorare.

Il primo passaggio da seguire è presentare domanda all’INPS. Il riscatto può essere chiesto anche dai familiari superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità. La domanda va presentata utilizzando il modulo “RL1“ al quale va allegata la dichiarazione rilasciata dall’Università, dal Politecnico, dall’ISEF che attesti l’avvenuto conseguimento del diploma e gli anni accademici durante i quali si è effettivamente svolto il corso legale di studi.

Il modulo di domanda è disponibile, oltre che presso le sedi INPS, anche sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli”.

Il riscatto può essere chiesto in qualsiasi momento in quanto non esiste un termine entro il quale la domanda può essere presentata. È conveniente, però, chiedere il riscatto al più presto, in quanto il costo, che è a totale carico del richiedente, è tanto maggiore quanto più vicina è la data del pensionamento.

Per gli anni universitari, non è invece possibile ottenere il riscatto:

  • per motivi di studio: in caso di periodi universitari che non si concludano con la laurea oppure per i periodi “fuori corso”;
  • periodi di laurea già riscattati presso fondi di previdenza diversi dall’INPS;
  • se durante il periodo di studi universitari è stata svolta contemporaneamente un’attività lavorativa, poiché sussiste già un’assicurazione da lavoro.

 

Il versamento

La somma da versare per i periodi riscattati viene notificata dall’INPS all’interessato, il quale può pagarla in unica soluzione o in forma rateale. Se viene scelto il pagamento in unica soluzione, la somma va normalmente versata entro 60 giorni dalla comunicazione dell’INPS. Il mancato pagamento (incluso un ritardo) dell’importo viene considerato come rinuncia alla domanda, per cui l’INPS non procede più al riscatto dei periodi richiesti. Il tardivo pagamento può essere considerato, invece, come nuova domanda di riscatto. In questo caso, però, l’importo dovuto dovrà essere ricalcolato sulla base della diversa età e anzianità contributiva. Se viene scelta la forma rateale, il pagamento può essere dilazionato in un massimo di 120 rate mensili (10 anni) senza interessi. È indispensabile versare anche le successive rate con regolarità, rispettando le scadenze riportate sui moduli di pagamento. Se l’interessato chiede la pensione quando ancora non ha finito di pagare le rate, le somme ancora dovute debbono essere versate in unica soluzione.

L’onere del riscatto è a totale carico del richiedente ed è comunque deducibile dal reddito complessivo ai fini fiscali. Questa agevolazione è comunque una riduzione dei costi. Si può dedurre il 19% del costo del riscatto dalle tasse (Irpef) della persona di cui si è fiscalmente a carico.

Eventualità e situazioni particolari

Rinuncia

L’interessato può rinunciare alla domanda di riscatto quando dopo averla presentata, per qualsiasi motivo, anche di ordine economico, ritenga di non dar più corso alla richiesta.

In questo caso, se l’INPS non ha ancora inviato la lettera di accoglimento è opportuno che l’interessato comunichi agli uffici l’intenzione di rinunciare.

Se invece l’interessato ha già ricevuto la lettera di accoglimento basta non pagare la somma in essa indicata per manifestare la volontà di rinuncia.

Se, successivamente, l’interessato cambia idea la domanda può essere ripresentata. Ma è chiaro che in questo caso la somma da pagare sarà sicuramente maggiore di quella calcolata in precedenza. Questo è possibile poiché alla data della nuova domanda, saranno variati i parametri (età, retribuzione ecc.) considerati per il calcolo del riscatto.

Ricorso

Nel caso in cui la domanda di riscatto venga respinta, l’interessato può presentare ricorso all’INPS.

Il ricorso deve essere indirizzato, in carta libera, al Comitato fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica che la domanda è stata respinta.

Il ricorso può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell’INPS che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell’INPS per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato all’INPS attraverso il supporto uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Cambio di facoltà universitaria

Nel caso in cui l’assicurato, dopo un certo numero di anni di frequenza, cambi facoltà, ottenendo l’iscrizione al primo anno o ad un anno intermedio del nuovo corso, può riscattare tutti gli anni di studio previsti per la seconda facoltà. Ad esempio, se dalla facoltà di medicina (durata del corso 6 anni) si passa a quella di biologia (4 anni) possono essere riscattati in totale solo 4 anni.

Studi all'estero

È possibile riscattare anche periodi di studio compiuti all’estero, purché la laurea conseguita in altro Paese venga riconosciuta o abbia comunque valore legale in Italia.

In tal caso, il riscatto può essere riconosciuto per una durata corrispondente all’analogo periodo di studio previsto in Italia per quella facoltà o per la durata degli studi compiuti all’estero, se inferiore.

Se il ricorso riguarda il mancato accoglimento della domanda di riscatto del corso legale di laurea, il ricorso va indirizzato:

  • al Comitato del fondo pensioni lavoratori dipendenti, se l’interessato è lavoratore dipendente;
  • al Comitato amministratore dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e commercianti, se il richiedente è artigiano o commerciante;
  • al Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, se il lavoratore è coltivatore diretto, colono o mezzadro;
  • al Comitato amministratore della “gestione separata“, se il ricorrente è un lavoratore parasubordinato o un libero professionista iscritto a tale gestione.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili dall’interessato per far modificare la decisione negativa degli uffici.

L’autore

Minnie Luongo

Giornalista della Redazione

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