Migliorare la futura pensione
Articolo tratto da Folia Medica, supplemento a Mediforum n. 2 Anno IX, Motus Maior Editore
Data di pubblicazione: 18 settembre 2018
Il MMG può migliorare la sua futura pensione? Cosa deve fare? Quando fare la domanda? Come e quando conviene attivarsi?
1. Quale è la posizione previdenziale del Medico di Medicina Generale?
Il MMG, come Medico, è obbligatoriamente iscritto al Fondo di previdenza generale ENPAM Quota A e, come Medico convenzionato col S.S.N., al Fondo della Medicina Convenzionata e Accreditata – Gestione della Medicina Generale (ex Fondo speciale ENPAM della Medicina Generale). Se esercita la libera professione è anche iscritto alla gestione Quota B del Fondo generale ENPAM.
2. Cos’è il Fondo generale ENPAM?
Il Fondo generale ENPAM è una forma di previdenza cui sono iscritti obbligatoriamente e automaticamente tutti i Medici e gli Odontoiatri dal giorno stesso di iscrizione al rispettivo Albo professionale sino al compimento dell’età pensionabile. Dal settembre 2017 possono iscriversi facoltativamente anche gli studenti iscritti al 5° e 6° anno del corso di laurea in medicina.
3. Il Fondo generale ENPAM come è diviso?
È diviso in due gestioni separate. La Quota A, il cui contributo in quota fissa (annualmente perequato all’Istat) è ancorato all’età del Medico o dell’Odontoiatra, deriva dal presupposto del potenziale svolgimento dell’attività professionale connessa all’iscrizione nel relativo Albo, indipendentemente dal fatto che venga o meno prestata una qualsiasi attività lavorativa. La Quota B è collegata all’attività strettamente libero professionale e il suo contributo è commisurato al reddito netto derivato dall’attività professionale.
4. Cos’è invece il Fondo della Medicina convenzionata e Accreditata ENPAM (ex Fondo speciale)?
Il Fondo della Medicina Convenzionata e Accreditata di Gestione della Medicina Generale è la forma di previdenza a favore dei Medici di Medicina Generale (oltre che dei Pediatri di libera scelta, degli addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale) aventi rapporto professionale con gli istituti del S.S.N.. Il contributo versato è determinato dall’ENPAM per garantire l’equilibrio di medio/lungo periodo: una quota è a carico del S.S.N., l’altra a carico del Medico.
5. Quali strumenti ha a disposizione il MMG per migliorare la propria pensione?
Essendo il trattamento di pensione del MMG basato sul calcolo contributivo indiretto, due sono gli elementi da tener presente per migliorare il trattamento economico:
- la media dei redditi annui ricostruiti dai contributi e soggetti a rivalutazione annuale;
- l’anzianità contributiva, sia in attività lavorativa, sia dei riscatti, sia dei periodi ricongiunti.
6. Cosa sono i riscatti?
I «servizi riscattabili» (più semplicemente detti «riscatti») sono quei periodi riconosciuti da norme e leggi, dei quali l’iscritto ha facoltà di richiedere il riconoscimento mediante il pagamento di un contributo a proprio carico. Essi sono utili a maturare la pensione a tutti gli effetti sia per conseguire il diritto, sia per maturare una maggiore anzianità ai fini della liquidazione del trattamento economico.
7. I riscatti nell’ENPAM sono deducibili?
Tutti i riscatti ENPAM sono a titolo oneroso, perché i contributi di riscatto, che sono integralmente deducibili ai fini fiscali dal reddito imponibile, assicurano la copertura della riserva matematica relativa alla maggior prestazione che deriva dall’esercizio di questo istituto.
8. Quali periodi possono essere riscattati nel Fondo della Medicina Generale?
Il MMG può riscattare, sino a un massimo di 10 anni, gli anni relativi al corso legale di laurea e gli anni del corso di formazione in Medicina Generale. Può essere altresì riscattato il periodo del servizio militare obbligatorio e i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata. Sono pure riscattabili i periodi contributivi oggetto di restituzione, nonché i periodi successivi alla data di iscrizione al Fondo, nei quali si è verificata una totale sospensione dell’attività e del versamento contributivo, per eventi che danno diritto alla conservazione del rapporto convenzionale. Sono escluse le sospensioni per sanzioni disciplinari definitive o per provvedimenti restrittivi delle libertà personale.
9. Quali sono i requisiti richiesti per essere ammessi all'istituto del riscatto?
I requisiti richiesti sono: non aver compiuto l’età pensionabile, essere titolare della Convenzione col S.S.N., avere una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta alla relativa gestione pari ad almeno 10 anni, non aver presentato domanda di pensione alla relativa gestione, non aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto, essere in regola coi versamenti relativi ad altri riscatti in corso di pagamento.
10. Quando attivarsi?
Poiché il calcolo dei contributi per garantire la riserva matematica delle future prestazioni è effettuato in base all’età anagrafica di colui che inoltra la domanda e al montante versato, è ovvio che prima si inoltra la domanda tanto minore sarà l’importo da versare. Bisogna tenere presente che la domanda non è vincolante e, pertanto, è vantaggioso inoltrare la domanda appena maturati i requisiti (in particolare i 10 anni di anzianità contributiva) e quindi, ricevuto il piano di ammortamento, fare le opportune valutazioni se accettare o meno i pagamenti necessari per il riscatto.
11. I costi del riscatto possono essere rateizzati?
Oltre al versamento del contributo di riscatto effettuato in un’unica soluzione, si può optare anche per un pagamento in rate semestrali. In caso di versamento in forma rateale, il contributo di riscatto è maggiorato dell’interesse legale in ragione d’anno pro tempore vigente. La variazione del saggio di interesse legale comporta la rideterminazione del piano di ammortamento, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato.
12. In quante rate è possibile il pagamento del riscatto?
Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50%.
13. È possibile rinunciare al riscatto?
Si ha tacita rinuncia al riscatto in caso di mancato pagamento in un’unica soluzione o mancato inizio dei versamenti rateali del contributo entro i termini indicati dall’ENPAM, oppure per sospensione dei versamenti per un periodo superiore a due anni.
14. Quali riflessi si hanno sulle prestazioni previdenziali in caso di decesso o invalidità permanente durante il pagamento rateale?
In caso di decesso o di invalidità permanente durante il pagamento rateale del riscatto, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato al verificarsi dell’evento invalidante o della morte. Quanto ancora dovuto, al netto di ogni interesse, verrà trattenuto – in misura non superiore al 20% – dagli importi di pensione ai superstiti aventi diritto o dalla pensione di invalidità.
15. Se il decesso o l’invalidità avviene, essendo stata presentata la domanda, prima dell’inizio dei versamenti è possibile ritirare la domanda di riscatto?
Nel caso di decesso, qualora nessun versamento di riscatto sia stato effettuato, i superstiti possono rinunciare al riscatto all’atto della domanda di pensione. In caso di riconoscimento di invalidità, invece, il Medico può rinunciare al riscatto entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’accoglimento della sua domanda di invalidità.
16. Esistono altre possibilità per migliorare il trattamento economico della pensione per l’attività come MMG?
È riconosciuta al MMG dagli accordi collettivi di categoria la possibilità di incrementare l’aliquota contributiva (aliquota modulare) e/o di versare un contributo di riscatto per allineare l’importo dei contributi già versati – riferiti a eventuali periodi nei quali la contribuzione è stata inferiore – alla media contributiva degli ultimi 36 mesi (riscatto di allineamento).
17. Cos’è l’aliquota modulare?
Gli Accordi Collettivi Nazionali per la Medicina Generale, fermo restando l’aliquota stabilita a carico dell’azienda, hanno introdotto la possibilità di incrementare la quota contributiva su base volontaria (aliquota modulare). Il Medico può aumentare tale quota da 1 a 5 punti percentuali mediante comunicazione alla Asl/Ats presso la quale è in essere la Convenzione entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione entro tale data vale l’opzione in atto. Per controllo e per verifica, è consigliabile inviare la comunicazione in copia alla Fondazione ENPAM – Dipartimento della Previdenza Servizio Contributi ufficio Riscossione Fondi Speciali – piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – cap.00185 Roma.
18. Quali requisiti sono richiesti?
Per effettuare la richiesta dell’aumento contributivo a proprio carico è necessario essere titolari della Convenzione in Medicina Generale.
19. A cosa serve questa opzione?
Questa opzione serve ad aumentare la contribuzione a proprio carico, cioè il montante contributivo su cui verrà calcolato in forma indiretta il trattamento economico della pensione. Non agisce, al contrario degli altri riscatti, sull’anzianità contributiva.
20. È possibile recedere dalla suddetta opzione?
In ogni tempo è possibile revocare la scelta effettuata. La revoca va inoltrata entro il 31 gennaio di ogni anno.
21. Altra possibilità per migliorare la futura pensione è l’«allineamento contributivo», ma cos’è?
È un riscatto che consente di allineare i contributi già pagati a una contribuzione più alta dovuta a un aumento degli introiti professionali. Permette di ottenere un incremento del trattamento economico grazie all’aumento del montante, ma non influisce sulla anzianità contributiva.
22. Chi lo può richiedere?
Può chiedere il riscatto di allineamento il MMG che alla data di presentazione della domanda:
- non ha compiuto 70 anni di età;
- non ha concluso il rapporto di impiego o di Convenzione con il S.S.N.;
- ha maturato in questo fondo un’anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
- non ha rinunciato a un precedente riscatto di allineamento su questo fondo da meno di due anni;
- ha completato i pagamenti di un eventuale precedente riscatto di allineamento su questo fondo;
- è in regola con i versamenti di eventuali riscatti in corso;
- non ha presentato domanda di pensione di invalidità permanente.
23. La domanda è vincolante?
La domanda non è vincolante. Ricevuta dagli uffici la proposta, entro 120 giorni va inviata l’accettazione. Trascorso tale termine la proposta viene considerata decaduta.
24. Quando conviene attivarsi?
A beneficio previdenziale costante. Come è stato evidenziato sopra, prima si fa e meno si paga.
25. Cosa bisogna fare? Dove e come la domanda?
La domanda può essere compilata direttamente online dall’area riservata del sito www.enpam.it nella sezione “Modulistica online” oppure inviando il modulo per posta a: Fondazione ENPAM Servizio Riscatti e ricongiunzioni Piazza Vittorio Emanuele II, 78 – 00185 Roma. In questo caso è necessario allegare la fotocopia del documento di identità. Ricordiamo che la domanda non è vincolante e all’arrivo del piano di ammortamento si può recedere ovvero lasciare decadere la domanda.
26. Come si possono fare i pagamenti?
Si può pagare in un’unica soluzione con bollettino MAV il mese successivo a quello in cui l’accettazione è stata registrata. In alternativa è possibile dilazionare i pagamenti in rate semestrali, nei mesi di giugno e dicembre con bollettini MAV spediti per posta dalla Banca Popolare di Sondrio. I versamenti sono maggiorati dell’interesse legale pro tempore vigente (tasso variabile).
27. Se ho smarrito il MAV, cosa devo fare?
I duplicati dei MAV si trovano nell’area riservata del sito dell’ENPAM. Oppure si possono richiedere al numero verde 800 248 464.
28. Si possono fare dei versamenti in più rispetto alle rate previste dal piano di ammortamento?
Per beneficiare dei vantaggi della deducibilità fiscale, a fine anno si possono fare versamenti in più rispetto alle rate previste dal piano di pagamento scelto, sempre però nei limiti della cifra totale da versare. Anche chi ha fatto domanda di riscatto può versare un acconto, anche se non ha ancora ricevuto la proposta da parte degli uffici.
29. È possibile sospendere il pagamento delle rate?
I versamenti rateali possono essere sospesi in qualsiasi momento fino a due anni dalla scadenza dell’ultima rata pagata. Entro tale termine, è possibile mettersi in regola con il debito pregresso o decidere di interrompere definitivamente i pagamenti. In quest’ultimo caso il beneficio sulla pensione sarà limitato alle somme versate.
30. È possibile fare il riscatto di allineamento più volte?
Il riscatto di allineamento è tecnicamente sempre possibile, purché siano soddisfatti i requisiti richiesti.
31. L’allineamento va saldato entro la data del pensionamento?
Soltanto presso la Quota B del Fondo di previdenza generale ENPAM, si può pagare anche dopo la pensione, solo se si continua a esercitare la professione e comunque non oltre 70 anni. Il pagamento può essere rateizzato.
32. Quali sono i costi dei riscatti?
Le nuove tabelle attuariali 2018 incidono sui costi in modo significativamente superiore rispetto agli anni passati, specialmente in età avanzata prossima all’età pensionabile. Rimangono discreti vantaggi per la domanda di riscatto previdenziale (anche grazie alla maturazione di una maggiore anzianità contributiva) se viene inoltrata in giovane età.
33. Quali i benefici fiscali?
I versamenti per il riscatto previdenziale e di allineamento sono deducibili, con conseguente recupero economico secondo l’aliquota marginale I.R.Pe.F. e relativi contributi regionali e comunali collegati all’I.R.Pe.F. Ricordiamo che la deducibilità è per cassa e conseguentemente collegata all’anno in cui viene effettuato il versamento.
L’autore
Dr. Fabrizio Bellini Lucini
Dottore Commercialista
Revisore dei Conti
Revisore di Enti Locali
Già Revisore di Aziende Sanitarie
Esperto in fiscalità delle Professioni Sanitarie
Docente della Scuola di formazione in Medicina Generale della Regione Lombardia
Dr. Ugo Tamborini
Medico di Medicina Generale
Specialista in Reumatologia
Consigliere Regionale SNAMI Lombardia dal 2004
Consigliere dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano nei trienni 2006–2008 e 2009–2011
Consigliere Segretario dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano dal 1 gennaio 2012
Referente di numerose Commissioni ordinistiche quali la Commissione Pubblicità, la Commissione per le Medicine non Convenzionali,
Prof. Marco Perelli Ercolini
Specialista in Chirurgia generale, Chirurgia plastica ricostruttiva, Chirurgia dell’infanzia
Già membro del Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM
Socio fondatore della SNAMID
Vice presidente vicario della Feder.S.P.eV.