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Requisiti e gestione dell’ambulatorio medico

Requisiti e gestione dell’ambulatorio medico

Articolo tratto da Folia Medica, supplemento a Mediforum n. 2 Anno IX, Motus Maior Editore

Data di pubblicazione: 06 marzo 2018

La professione medica riveste ancora le caratteristiche dell’arte benché la giurisprudenza oramai l’annoveri in una prestazione contrattuale come professione intellettuale, anche se esercitata privatamente.

1. Che requisiti deve rispettare uno studio di medicina generale?

Premesso che lo studio di medicina generale è uno studio professionale «privato», la Convenzione (Accordo Collettivo Nazionale articolo 36) prevede alcuni requisiti minimi: arredi e attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, sala d’attesa adeguatamente arredata, servizi igienici, illuminazione e aerazione idonea, strumenti di ricezione delle chiamate.

In particolare: nella sala di visita sono necessarie pareti rivestite di materiale lavabile sino a 180 cm dal suolo, evitando pavimenti non lavabili, possibilmente angoli smussi, dotazione di lavandino chirurgico (rubinetto a maniglia o a pedale), frigorifero per la conservazione dei farmaci, materiale e presidi possibilmente monouso, strumentario e attrezzature per emergenze di pronto soccorso, impianto elettrico a norma di legge anche in assenza di personale subalterno, sovrastrutture e mobili ignifughi.

Uno studio di medicina generale ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.

2. C'è differenza tra lo studio medico e l'ambulatorio?

Per studio medico si intende ogni luogo, non aperto al pubblico, ove persone malate, non in regime di ricovero, possono accedere per visite diagnostiche.

L’ambulatorio invece è un complesso strutturale a funzione diagnostica e terapeutica avente organizzazione propria, utilizzata anche da chi non sia Medico, purché diretto da un Medico.

3. L'apertura di uno studio medico deve essere autorizzata?

Nel caso di locali destinati ai singoli Medici o destinati all’esercizio della professione di più Medici non serve alcuna specifica autorizzazione; sono comunque richieste l’iscrizione all’Albo e la registrazione dell’abilitazione professionale presso il Comune in cui si esercita e i requisiti strutturali edilizi ed impiantistici per l’igiene e la sicurezza.

4. Come aprire uno studio medico?

Per l’apertura di uno studio medico va data comunicazione all’Ats/Asl che, entro 15 giorni, deve procedere con proprio personale sanitario alla verifica dell’idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi richiesti dall’Accordo contrattuale vigente; ne notifica i risultati al Medico interessato assegnandogli, nel caso, un termine non superiore ai 60 giorni per l’adeguamento dello studio alle prescrizioni richieste.

5. Quali sanzioni in caso di mancata ottemperanza agli obblighi autorizzativi?

In caso di inottemperanza agli obblighi autorizzativi il Medico decade dall’incarico.

6. È possibile utilizzare un ambulatorio pubblico invece di uno studio medico?

Eccezionalmente l’Ats/Asl può concedere al Medico che ne faccia richiesta l’utilizzazione di locali Ats/Asl disponibili, per favorire l’inserimento di Medici in ambiti carenti e disagiati.

7. Come vanno calcolate le spese per l'uso di un ambulatorio pubblico?

L’ammontare e le modalità di compensazione delle spese per l’uso dell’ambulatorio pubblico, comprese le spese per il suo utilizzo, sono oggetto di apposite determinazioni da concordarsi nell’ambito degli Accordi Regionali.

8. Si può aprire uno studio medico a casa propria?

Gli spazi dedicati a studio possono essere adibiti o esclusivamente ad uso studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di abitazione, con locali appositamente dedicati.

9. Il Medico che intende aprire uno studio medico in condominio ha qualche obbligo?

Il regolamento di condominio può prevedere limitazioni alla apertura di ambulatori e di studi medici in locali condominiali. Alcuni regolamenti condominiali prevedono anche eventuali maggiorazioni delle spese condominiali quali pulizia scale, ascensore, ecc. in relazione ad un maggior uso.

10. Lo studio del Medico di Medicina Generale deve essere adeguato per i disabili?

Per lo studio del MMG, non essendo ambulatorio, non erano obbligatori i così detti abbattimenti delle strutture architettoniche né i servizi igienici per disabili.

Da alcuni anni l’apertura di studi di nuova istituzione, in particolare se associati, viene normalmente concessa però in presenza delle attrezzature per disabili, dato anche l’attuale orientamento di considerare l’attività del MMG come svolgimento di un «servizio pubblico» e quindi in locali «aperti al pubblico».

11. Che orari di apertura deve avere uno studio di medicina generale?

Secondo l’Accordo Collettivo Nazionale lo studio del MMG deve essere aperto all’utenza per 5 giorni alla settimana con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e comunque non inferiore a 5 ore settimanali fino a 500 assistiti, 10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti e 15 ore settimanali da 1000 e 1500 assistiti. I Medici che aderiscono a forme associative della Medicina Generale sono tenuti a garantire l’apertura dello studio secondo determinazioni previste.

12. Lo studio del MMG è pubblico o privato?

Lo studio del Medico di Medicina Generale, pur essendo presidio del Servizio Sanitario Nazionale con fini assistenziali destinato allo svolgimento di un pubblico servizio, è considerato come «studio professionale privato».

13. Quali figure nello studio medico?

Il MMG per un miglior funzionamento organizzative dello studio può avvalersi di una segretaria e/o di una infermiera. Queste figure dovranno attenersi alle direttive del medico, in particolare per il rispetto della normativa prevista e notificata dal Medico sulla privacy e del segreto professionale.

14. Quali rischi monitorare per una maggiore sicurezza dello studio?

Se il Medico di Medicina Generale nella conduzione del proprio studio ha del personale subalterno, ha gli oneri del datore di lavoro; come Medico curante incombono le responsabilità della conduzione clinica nei riguardi dei pazienti e, infine, le responsabilità in dirette nell’ospitalità dei pazienti in attesa di visita e degli accompagnatori.

Dunque, come datore di lavoro incombono responsabilità di attuazione e osservanza alle norme per i rischi sulla sicurezza e salute. Nei primi si annoverano i rischi infortunistici, legati alle possibili lesioni da taglio o punture con aghi, oppure agli infortuni elettrici dovuti alle apparecchiature elettromedicali eventualmente in uso.

Vanno dunque adottate procedure di prevenzione per evitare o ridurre le situazioni di rischio. In particolare lo studio dovrà poter disporre di raccoglitori per rifiuti che permettano di eliminare gli aghi in tutta sicurezza. Il personale dovrà essere dotato inoltre di adeguati dispositivi di protezione individuale, necessariamente marchiati CE, quali guanti in vinile, mascherine, occhiali di protezione, adeguato vestiario. Ricordiamo la certificazione a norma dell’impianto elettrico: impianto a terra efficiente, salvavita, prese di corrente schermate, niente ciabatte o fili mobili, ecc. La pulizia degli ambienti dello studio e la sterilizzazione di apparecchiature e strumentazioni  vanno monitorati; utile avere supporti monouso e il servizio di ditte specializzate. Per la pulizia degli ambienti non è possibile servirsi del personale domestico privato.

15. Possono esserci forme associate di conduzione dello studio del MMG?

I MMG possono concordare tra loro e realizzare forme di lavoro associativo secondo tipologie e modalità indicate nell’Accordo Collettivo Nazionale di categoria.

16. Quali sono le forme di associazionismo medico autorizzate dalla legge o convenzione?

Al fine di migliorare i servizi per i cittadini i Medici di Medicina Generale possono concordare tra loro e realizzare forme di lavoro associativo (art.8 comma 1, lettera c) ed f) del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni) secondo i principi, le tipologie e le modalità indicate nell’Accordo Collettivo Nazionale di categoria che espressamente distingue le forme associative in:

– forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi;

– forme associative, quali società di servizio, anche cooperative, i cui soci siano per statuto permanentemente in maggioranza Medici di assistenza primaria e Pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi dell’azienda in cui esse operano. In ogni caso dette società diservizio non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai Medici.

17. Esistono linee guida specifiche per la sicurezza del rischio in medicina generale e pediatria?

Non esistono recenti linee guida specifiche «ufficiali» per la sicurezza del rischio in medicina generale e in pediatria di libera scelta. Esiste, edito nel 2010 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, ufficio III del Ministero della Salute un Manuale per la formazione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Famiglia sulla Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico.

Esistono invece linee guida per varie patologie, ad esempio la malattia di Parkinson, il rischio cardiovascolare, la gestione del diabete mellito, la gestione delle dislipemia, l’ipertensione arteriosa, la gestione delle ulcere venose croniche, le malattie dell’aorta toracica, la gestione di pazienti con stroke, ecc.

18. Nello studio medico è possibile detenere campioni di medicinali?

I campioni di medicinali, dati a scopo conoscitivo dagli informatori scientifici delle case farmaceutiche con espresso divieto di commercializzazione, possono essere forniti solo ai Medici autorizzati alla prescrizione. Per ogni medicinale compreso nel prontuario terapeutico del Servizio Sanitario Nazionale e commercializzato da almeno dieci mesi, gli informatori scientifici possono consegnare a ciascun Medico solo due campioni alla volta, con un massimo di dieci pezzi l’anno.

19. Cosa rischia un Medico che non controlla le scadenze dei farmaci che detiene in ambulatorio?

I medicinali per i quali è scaduto il termine di validità sono considerati guasti o imperfetti e la legge punisce espressamente chiunque detiene per commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti. Conseguentemente va posta molta attenzione alla data di confezione o di scadenza nel dare campioni di medicinali ai pazienti.

20. I rifiuti dello studio medico sono rifiuti speciali?

I rifiuti degli studi medici non sono in genere rifiuti speciali; solo in caso vengano abitualmente praticate prestazioni con interventi o terapie che comportano rifiuti di medicazioni o biologici (che conseguente mente possono presentare pericolo per la salute pubblica) vengono considerati speciali.

21. Possono porsi targhe o insegne relative all'ambulatorio?

Le targhe, concernenti le attività professionali esercitate in studi professionali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia di regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche e, precisamente, avere dimensioni non superiori a 3000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60) e i relativi caratteri debbono essere“a stampatello”e di grandezza non superiore a cm 8, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;

inoltre debbono riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dal Sindaco. Non possono contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, a eccezione di quello rappresentativo della professione. Per norma contrattuale l’orario con il nominativo del Medico, comunicati alla Ats/Asl, deve essere esposto all’ingresso dello studio medico.

22. Chi può fregiarsi del titolo accademico di professore?

Possono far uso del titolo di professore:

  • i professori di ruolo ordinari, straordinari e associati;
  • i professori con contratto a tempo determinato;
  • i professori con contratto a tempo indeterminato per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico nella scuola di specializzazione;
  • coloro che hanno conseguito la libera docenza con l’indicazione “libero docente in …” (materia nella quale è stata conseguita).

23. Chi può fregiarsi del titolo di specialista?

Secondo l’art.178 del T.U. delle leggi sull’istruzione universitaria, solo chi ha conseguito il diploma può assumere la qualifica di specialista nel relativo ramo dell’esercizio professionale con la dizione esatta secondo quanto riportato nel diploma conseguito.

La menzione del titolo senza averlo conseguito è sanzionata in base alla legge 175/1992.

24. Il MMG dove può svolgere la libera professione?

L’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, all’art.58, concede al Medico iscritto negli elenchi di svolgere attività di libera professione, onorata dal paziente, anche nei confronti dei propri assistiti e nei confronti degli assistiti dei Medici eventualmente operanti nella medesima forma associativa.

Si definisce attività libero professionale:

  • strutturata, quella espletata in forma organizzata e continuativa al di fuori degli orari di studio dedicati all’attività convenzionale che comporta un impegno orario settimanale definito;
  • occasionale, quella occasionalmente esercitata in favore del cittadino e su richiesta dello stesso, di norma al di fuori degli orari di apertura dello studio. Si specifica, però, che l’attività libero professionale strutturata e occasionale, non deve recare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del Medico, nello studio e al domicilio del paziente.

L’autore

Dr. Virginio Bosisio

Medico di Medicina Generale
Specialista in anestesia e rianimazione
Già presidente nazionale SNAMID (Società Nazionale di Aggiornamento per il MMG)
Presidente SNAMID sezione provinciale di Milano

Prof. Marco Perelli Ercolini

Specialista in Chirurgia generale, Chirurgia plastica ricostruttiva, Chirurgia dell’infanzia
Già membro del Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM
Socio fondatore della SNAMID
Vice presidente vicario della Feder.S.P.eV.

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