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Aggiornamento continuo in medicina

Aggiornamento continuo in medicina

Il sapere medico si evolve con rapidità vertiginosa e l’aggiornamento si impone come un dovere del professionista che, come recita l’articolo 25 dell’Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017, ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva (1).

Data di pubblicazione: 10 aprile 2018

Basti pensare, per esempio, alla frequente introduzione di nuovi farmaci, raccomandazioni, indagini diagnostiche e linee guida per rendersi conto dell’importanza per un professionista sanitario di “mantenersi al passo con i tempi”.

Per “formazione continua” o Educazione Continua in Medicina (E.C.M) si intende un sistema integrato e solidale tra il livello nazionale, regionale e provinciale basato su regole comuni e condivise che ne assicurino l’omogeneità sul territorio nazionale (articolo 3 dell’Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017).

Il Programma nazionale di E.C.M è stato avviato nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999.

Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, la gestione amministrativa del programma E.C.M ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua sono stati trasferiti dal Ministero della Salute all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

L’aggiornamento professionale è dunque un obbligo deontologico per tutti gli operatori sanitari che direttamente svolgono il proprio lavoro nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva (2), indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività, compresi dunque i liberi professionisti.

Definizioni principali

Ecco alcuni termini con i quali è opportuno avere dimestichezza:

accreditamento

È il provvedimento amministrativo necessario affinché un corso destinato ai professionisti sanitari possa erogare i crediti formativi in base alla durata del corso, alla modalità formativa e previo superamento del questionario di apprendimento.

crediti E.C.M.

Sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività E.C.M. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell’accertamento dell’apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale. I crediti E.C.M sono espressi in numeri e indicano per ogni medico quanto ha provveduto annualmente al proprio aggiornamento sotto l’aspetto clinico, organizzativo o riguardante la sanità pubblica; in pratica a ogni evento formativo è associato un determinato numero di crediti, validi sull’intero territorio nazionale. Sono stabiliti criteri specifici per l’attribuzione dei crediti alle varie tipologie di eventi: per esempio i relatori e/o docenti e/o formatori che prendono parte ad eventi accreditati E.C.M hanno diritto al riconoscimento di 2 crediti ogni ora di lezione, mentre i crediti acquisiti all’estero (Paesi della UE, la Svizzera, gli Stati Uniti d’America e il Canada) sono conteggiati al 50%.

Sul sito web di Agenas, ciascun medico può registrarsi al servizio myECM (3).

Il servizio myEcm mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata, tramite la quale è possibile monitorare comodamente online la propria situazione formativa per quanto riguarda i crediti acquisiti nell’ultimo triennio tramite eventi organizzati dai provider, ed accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. I crediti complessivi, validi ai fini certificativi, sono presenti presso la banca dati del Co.Ge.A.P.S.

Sulla pagina myEcm il professionista può:

  • verificare l’ammontare dei crediti E.C.M. suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa (formazione a distanza, residenziale, sul campo, assegnati in qualità di Referee);
  • consultare un elenco degli eventi formativi per i quali sono stati conseguiti crediti, contenente tutte le informazioni relative a ciascuno di essi;
  • verificare lo stato della procedura di assegnazione dei crediti per un singolo evento;
  • consultare un elenco di eventi nazionali di prossimo svolgimento, filtrato in maniera automatica dal sistema sulla base delle discipline associate;
  • esprimere una valutazione sui corsi frequentati organizzati dai Provider del sistema ‘Accreditamento Provider’.

docenti

Sono i formatori, relatori e tutor dell’evento E.C.M. Vengono in genere identificati i Responsabili Scientifici, ossia i medici o gli esperti che hanno definito e approvato il programma formativo, e la faculty vera e propria che comprende coloro che gestiranno i contenuti

discente

Il personale sanitario che partecipa al corso E.C.M (previa iscrizione). Potrà ricevere i crediti formativi frequentando il corso e superando il questionario di apprendimento raggiungendo almeno il 75% degli obiettivi formativi dichiarati.

formazione individuale

È l’insieme delle attività di tutoraggio, della formazione all’estero non erogata da un provider e svolta autonomamente dal professionista sanitario, autoformazione e ricerca scientifica non erogata da un provider e svolta autonomamente dal professionista sanitario.

questionario apprendimento

La verifica dell’apprendimento può essere effettuata con diversi strumenti: quesiti a scelta multipla o a risposta aperta, esame orale, esame pratico, produzione di un documento, realizzazione di un progetto, etc.. Se vengono usati i quesiti, devono essere standardizzati in almeno 3 quesiti per ogni credito E.C.M erogato e nel caso si predispongono quesiti a scelta multipla saranno a scelta quadrupla con una sola risposta esatta (in caso di mancato superamento della prova, le risposte corrette potranno essere comunicate ai discenti solo a conclusione del corso). Per tutte le altre tipologie di valutazione dovrà essere documentata l’acquisita conoscenza di almeno il 75% degli obiettivi formativi dichiarati.

conflitto di interessi E.C.M.

È una situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l’interesse primario consistente nell’obiettività, imparzialità e indipendenza della formazione professionale nel settore della salute connessa al Programma di educazione continua in medicina (E.C.M); per il singolo relatore configura la condizione in cui instauri collaborazioni di qualsiasi natura con una società o ente coinvolti nell’evento, tali da pregiudicare completezza o oggettività dell’informazione. Per questa ragione gli oratori di corsi o convegni devono dichiarare se hanno ricevuto compensi da aziende che operano nel settore sanitario e sono tenuti a fornire i contenuti della presentazione o della lezione al provider che, in qualità di responsabile dell’evento, effettuerà una valutazione preventiva di possibili conflitti;

provider

soggetto accreditato all’erogazione di formazione continua in medicina obbligatoria per i professionisti sanitari. In altri termini è riconosciuto idoneo a produrre un servizio di educazione e formazione da parte di un ente pubblico. Esempi di provider sono: Università, Facoltà e Dipartimenti universitari, Istituti scientifici del servizio sanitario nazionale, Istituti del consiglio nazionale delle ricerche, Società scientifiche e associazioni professionali in campo sanitario, Ordini e collegi delle professioni sanitarie, Fondazioni a carattere scientifico, Case editrici scientifiche, Società, Agenzie ed Enti pubblici o privati. Il provider è responsabile della qualità tecnico scientifica dell’evento e dunque del contenuto scientifico, anche nel caso in cui si tratti di formazione a distanza ed è sempre tenuto a comunicare all’ente accreditante gli obiettivi formativi dell’evento. Entro 90 giorni dalla fine di quest’ultimo i provider devono a inviare al Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.) il flusso dei dati relativi ai partecipanti all’evento. È l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti E.C.M attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte.
L’albo nazionale dei provider è consultabile all’indirizzo: http://ape.agenas.it/Tools/Provider.aspx (4).

L’organizzazione del sistema E.C.M.

Agenas è l’Agenzia di riferimento per la formazione continua in medicina. Essa comprende diversi Organi Istituzionali, tra cui la Commissione Nazionale, ossia l’organo di governo del sistema E.C.M. Il suo compito è provvedere alla gestione della formazione continua nel settore della salute, determinando i livelli di qualità strettamente connessi al buon funzionamento del sistema.

Per il perseguimento di tale fine, sono pianificati obiettivi formativi e standard minimi di qualità che devono essere omogenei su tutto il territorio nazionale. È compito delle istituzioni regionali e provinciali demandate alla regolazione amministrativa della formazione continua nel settore della salute programmare, nel proprio territorio, la formazione dei professionisti sanitari alla luce delle esigenze territoriali, assicurando il raggiungimento e promuovendo il miglioramento dei livelli di qualità formativa definiti quale standard minimo a livello nazionale.

Gli obiettivi formativi di interesse nazionale vengono inoltre stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Al link http://ape.agenas.it/ecm/obiettivi-nazionali.aspx è possibile visualizzare il dettaglio degli obiettivi formativi (5).

La formazione continua in medicina può essere erogata attraverso diverse modalità. In base a diversi parametri tra cui la tipologia di evento, la sua durata, le attività che include (es. lezioni frontali, workshop), il numero di discenti e il rapporto numerico tra faculty e discenti, sarà calcolato il numero di crediti formativi che ciascun medico potrà acquisire (previo superamento del questionario di apprendimento).

In particolare possono essere identificati quattro tipi di modalità formativa:

  1. residenziale: prevede la presenza fisica del formatore e naturalmente dei discenti. Esempi di eventi residenziali sono convegni, corsi, congressi, simposi, workshop, tavole rotonde, corsi di aggiornamento;
  2. a distanza: sono i corsi che si avvalgono di testi, audio, supporti video, CD-ROM, online learning, videoconferenze e contemplano diverse modalità con cui è possibile comunicare con interlocutori localizzati in sedi diverse e che possono partecipare in tempi diversi da quelli in cui opera il docente o formatore. Sono definiti anche come corsi FAD: Formazione A Distanza;
  3. sul campo: questa formazione si svolge direttamente nei contesti di lavoro degli operatori impegnati nelle attività assistenziali, al fine di aggiornare e migliorare l’attività professionale. Ad esempio, può essere richiesto al medico discente di tracciare, durante la normale pratica clinica, la gestione di pazienti con un determinato quadro clinico compilando un apposito quaderno di attività che sarà poi consegnato al tutor del corso per una revisione e commento. Questo metodo viene scelto qualora sia necessario un cambio di approccio nella gestione di una patologia specifica oppure quando il medico deve prendere confidenza con metodiche nuove. Il cosiddetto learning by doing è infatti considerato molto efficace;
  4. blended: è una tipologia mista, ossia è costituita da più tipi di formazione. Ad esempio, l’avvio del corso viene svolto come evento residenziale, poi viene eseguita un’attività di formazione sul campo ed infine si organizza un evento residenziale come conclusione del corso dove può essere discusso con i tutor l’operato svolto individualmente.

Al link http://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx è possibile ricercare gli eventi sulla base di differenti criteri, per esempio per professione, per denominazione del provider, per regione e così via (6).

La normativa

Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I crediti vanno raccolti da tutti i medici a partire dal primo anno dopo l’iscrizione all’Ordine; quelli acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% del fabbisogno formativo triennale.

Quando reclutato dalle Aziende sponsor, il professionista sanitario non può acquisire crediti che superino il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale (eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni). Non ci sono invece obblighi e/o limiti relativamente alla tipologia dei corsi, cioè residenziali o FAD.

Il sistema E.C.M è strutturato in trienni. Per il triennio 2017-2019, sono stati confermati 150 crediti complessivi, ma è stato abolito il limite minimo di 25 e quello massimo di 75 crediti annui (7). Ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti. Resta comunque in vigore il dossier formativo, attraverso cui ogni professionista potrà programmare e riprogrammare il proprio piano formativo triennale, sulla base degli obiettivi nazionali Agenas. Il dossier formativo rappresenta uno strumento di programmazione e valutazione del percorso formativo del singolo operatore (individuale) o del gruppo di cui fa parte (equipe o network professionale).

Tale strumento contribuisce a:

  • rendere esplicito e visibile il proprio percorso formativo;
  • programmare e contestualizzare la formazione individuale nel gruppo e per il gruppo;
  • valutare la pertinenza e la rilevanza delle azioni formative erogate e frequentate in rapporto al proprio lavoro ed alla mission clinico-assistenziale del gruppo.

Va precisato che lo specializzando non ha obblighi formativi e anche qualora frequentasse corsi E.C.M non potrebbe acquisire crediti.

Allo stato attuale non sono previste sanzioni specifiche per il medico che non abbia conseguito il numero di crediti E.C.M necessario, ma è opportuno precisare che un medico non in regola con i crediti E.C.M potrebbe avere difficoltà a lavorare, sia come dipendente che come libero professionista, presso strutture sanitarie private o per il volontariato sociale oppure per alcuni Enti Pubblici come l’INAIL.

Ulteriori quesiti, soprattutto relativamente a situazioni particolari, come per esempio le modalità di aggiornamento di medici che per varia ragione non esercitano la professione, vanno sottoposti all’Ordine a cui è iscritto il professionista.

L’autore

Dr. Piercarlo Salari

Medico chirurgo specialista in Pediatria
Responsabile del gruppo di lavoro per il sostegno alla genitorialità SIPPS

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