La normativa sulla copertura del rischio assicurativo in intramoenia vs extramoenia
Data di pubblicazione: 09 maggio 2024
Basi normative: la legge Gelli-Bianco
La cosiddetta legge Gelli-Bianco (24/2017) detta le “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Con questa legge si sottolinea che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività. 1
Affrontando e disciplinando i temi della sicurezza delle cure e della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, la legge Gelli-Bianco descrive anche le modalità di svolgimento dei procedimenti giudiziari aventi oggetto la responsabilità sanitaria, l’obbligo di assicurazione e l’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.1
RC professionale per tutti i medici
Da circa una decina di anni, tutti i medici iscritti all’Albo hanno l’obbligo di stipulare un’assicurazione di Responsabilità Civile (RC) professionale. Al momento della stesura di questo articolo, un recente decreto (15 dicembre 2023, n. 232; entrata in vigore 16 marzo 2024) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ulteriormente definito i requisiti minimi delle relative polizze assicurative, includendo aspetti attuali quali la cosiddetta “telemedicina” e un “monitoraggio” degli effetti sull’andamento dei premi assicurativi. 2
Sono oggetto della garanzia assicurativa (art. 3):
- Le coperture della struttura sanitaria dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale di quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per
- Danni patrimoniali e non patrimoniali (capitale, interessi e spese) cagionati a terzi e prestatori d’opera dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa;
- Le coperture delle prestazioni sanitarie svolte nell’ambito di attività di sperimentazione e ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina;
- Le coperture della responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria per prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria e anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura, della cui opera la struttura si avvale per l’adempimento della propria obbligazione con il paziente.
L’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’esercente attività libero professionale, in adempimento di un’obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente, per i danni colposamente (ovvero non determinati da volontà di nuocere, ma da negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di leggi o regolamenti) cagionati a terzi.
A ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in vigore all’atto della nuova stipula o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale.
I massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi (art. 4), individuati per diverse classi di rischio, sono i seguenti:
- per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
- per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
- per i sinistri avvenuti: massimale per sinistro e per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui alle lettere a) e b), indipendentemente dal numero dei danneggiati.
Per quanto riguarda l’efficacia temporale della garanzia (art. 5), la garanzia assicurativa è prestata nella forma «claims made», operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.
- In caso di rinnovo, la garanzia assicurativa opera fin dalla decorrenza della prima polizza. In caso di sinistro, la garanzia assicurativa opera per il sinistro denunciato a partire dalla prima richiesta.
- In caso di cessazione definitiva per qualsiasi causa dell’attività dell’esercente la professione sanitaria, ivi compreso l’esercente attività libero professionale, è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi.
- In caso di sinistro denunciato, l’assicurato deve darne avviso all’assicuratore entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l’assicurato ne ha avuta conoscenza.
Su questa base, le offerte delle diverse compagnie assicurative possono essere valutate e confrontate in termini di massimali, retroattività, franchigie, garanzie postume, costi, assistenza legale e altre clausole.
RC professionale per i medici intramoenia o extramoenia
L’alternativa “intramoenia” o “extramoenia” (dal latino moenia = mura) si pone per i medici dipendenti dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale – quali aziende ospedaliere, ATS (Agenzie di Tutela della Salute, ex ASL), IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). Sono entrambe opzioni che prevedono che il medico del settore pubblico, al di fuori dell’orario lavorativo, decida di affiancare alla propria normale attività altre prestazioni lavorative, per es. visite specialistiche, esami strumentali, interventi chirurgici ecc. 3-5
- Intramoenia (o “intramuraria”): ulteriori prestazioni lavorative svolte all’interno della struttura pubblica.
- Extramoenia (o “extramuraria”): ulteriori prestazioni lavorative svolte presso strutture private.
Nel primo caso, possiamo pensare a una sorta di “straordinari” che vengono svolti presso il proprio luogo di lavoro dipendente, utilizzando le strutture ambulatoriali e diagnostiche già presenti. Nel secondo caso si tratta di un vero e proprio secondo lavoro, assimilabile alla libera professione.
Le caratteristiche delle due tipologie di prestazioni lavorative sono ben descritte da una recente guida redatta dall’ENPAM “Dalla laurea alla pensione”. 5
Di norma, l’attività “libero professionale” incorre in premi assicurativi più elevati. Questo dato è facilmente verificabile, utilizzando siti che permettono la comparazione tra varie compagnie assicurative, inserendo i propri dati. A puro titolo esemplificativo (vedi tabelle seguenti), ponendo il caso di un dirigente medico, specialista in pneumologia, che richieda una copertura di RC per “colpa grave”, con limite di 500.000 euro, si può osservare come il costo dell’assicurazione tenda mediamente ad aumentare, passando dall’attività intramoenia a quella extramoenia, a quella esclusivamente libero professionale. Per evitare qualsiasi forma di pubblicità, sono stati occultati i nomi delle varie compagnie.
Attività intramoenia (dipendente pubblico)
PRODOTTO: RC Professionale / Medico e Personale Sanitario dipendente per colpa grave SSN – settore pubblico
Attività: Dirigente Medico
Massimale: 500.000€
Risultati: 6 risultati. 330€, 350€, 379€, 383€, 420€, 450€
Attività extramoenia (dipendente pubblico)
PRODOTTO: RC Professionale / Medico e Personale Sanitario dipendente per colpa grave – settore privato
Attività: Dirigente Medico
Massimale: 500.000 €
Risultati: 4 risultati. 442€, 478€, 535€, 588€.
Attività totalmente in libera professione
PRODOTTO: RC Professionale / Medico libero professionista
Attività: Malattie dell’apparato respiratorio/pneumologia
Massimale: 500.000€
Risultati: 9 risultati. 402€, 523€, 523€, 564€, 806€, 838€, 900€, 1.092€, 1.331€.
“Colpa grave” in un rapporto contrattuale o extracontrattuale
La variabilità nella stima della compagnia assicurativa è anche determinata – oltre che da una logica concorrenza delle offerte – dalla valutazione di come si pone l’attività del medico nei confronti del paziente. Se vi è una relazione diretta tra medico e paziente (il paziente paga direttamente il medico per la sua prestazione) si tratta di un vincolo contrattuale, se invece la relazione è indiretta (il paziente paga la struttura – privata, pubblica o convenzionata – che eroga la prestazione tramite il medico) si tratta di un vincolo extracontrattuale. Ulteriori dettagli al riguardo possono essere approfonditi sul portale giuridico “diritto.it”. 6
Attenzione ai crediti ECM!
Il 23 dicembre 2021 è stato approvato definitivamente dal Senato un emendamento dell’articolo 10 della legge Gelli. L’emendamento (Art. 38-bis: Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) riguarda l’adempimento all’obbligo dell’acquisizioni dei crediti formativi (ECM) e prevede che non vi sia alcuna copertura assicurativa se non si è in regola con il 70% del credito formativo triennale. In pratica, l’efficacia delle polizze assicurative sarà condizionata all’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio, a partire dal triennio formativo 2023-2025. 7
L’autore
Redazione Vademedicum
Bibliografia
- Legge 8 marzo 2017, n. 24. Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041). Disponibile a: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00041/sg Ultimo accesso: 24.03.2024
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Decreto del 15 dicembre 2023 (n. 232). Determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie (…). (24G00032). (GU n.51 del 1-3-2024). Disponibile a: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-03-01&atto.codiceRedazionale=24G00032&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario Ultimo accesso: 24.03.2024.
- Ministero della Salute. Intramoenia, la nuova disciplina. Data di ultimo aggiornamento, 3 dicembre 2021. Disponibile a: https://www.salute.gov.it/portale/professioniSanitarie/dettaglioContenutiProfessioniSanitarie.jsp?lingua=italiano&id=3310&area=qualita&menu=intramuraria Ultimo accesso: 14.03.2024.
- Legge 08 novembre 2012 , n. 189. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (12G0212). Disponibile a: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=44328 Ultimo accesso: 24.03.2024
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM). Dalla laurea alla pensione. La guida completa per i medici dipendenti. Le guide del Giornale della Previdenza. 2023;2. Disponibile a: https://www.enpam.it/3d-flip-book/guida-medici-dipendenti/ Ultimo accesso: 24.03.2024.
- Rosati D. Responsabilità medica: tutele in caso di danno ai pazienti. Diritto.it. Disponibile a: https://www.diritto.it/responsabilita-medica-tutele-in-caso-di-danno-ai-pazienti/ Ultimo accesso: 24.03.2024.
- Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO). DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo – Approvazione emendamenti. Comunicazione n. 255. Protocollo Partenza N. 19630/2021 del 15-12-2021. Disponibile a: https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2021/12/COMUNICAZIONE-N-255-2021.pdf Ultimo accesso: 24.03.2024.