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Il consenso informato in medicina

Il consenso informato in medicina

Il consenso informato in medicina

Data di pubblicazione: 8 novembre 2024

Definizione

Premesso che l’informazione che il medico fornisce al suo assistito costituisce sempre una parte essenziale del progetto terapeutico, l’obbligo del consenso informato è sancito dalla Costituzione, da varie norme e dal codice deontologico medico.1

  • L’art. 32 della Costituzione stabilisce il principio della libertà di ciascuna persona di decidere se sottoporsi o meno a un determinato trattamento sanitario.1
  • L’art. 35 del Codice di deontologia medica specifica che il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato.2

 

Come si ottiene il consenso

Il Codice di deontologia medica offre inoltre spunti di riflessione sempre attuali, in merito al modo con cui il medico deve parlare al suo assistito, soprattutto in un’epoca in cui la comunicazione è sempre più frenetica e poco personalizzata. Molta umanità e bando al linguaggio “medichese”!2

  • Il medico deve fornire alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura.2
  • Il medico deve adeguare la sua comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza.2
  • Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica.2

 

Quando si può “violare” la volontà dell’assistito

Il medico rispetta sempre la necessaria riservatezza dell’informazione e anche l’eventuale volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione.2

In particolare, il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste dall’ordinamento.2

Esistono però eccezioni/adattamenti a questa norma.2

  • L’informazione a terzi può essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita, a meno che non avvenga quanto previsto agli artt. 10 e 12 del Codice di deontologia medica, ovvero che vi sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri. (art. 34 del Codice di deontologia medica).2
  • In caso di opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario, il medico segnala all’Autorità competente tale opposizione e procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili (art. 37 del Codice di deontologia medica).2

 

Alcune situazioni specifiche che richiedono il consenso

Raccolta dei dati personali
Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo consenso informato dell’assistito o del suo rappresentante legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale. Inoltre, in caso di pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici, il medico assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti (art. 11 del Codice di deontologia medica).2

Redazione della cartella clinica e protocolli di ricerca
Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi dell’informazione e i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca (art. 26 del Codice di deontologia medica).2

Rapporti di altri medici con il medico curante
Il medico che presti la propria opera per competenza specialistica o in situazioni di urgenza è tenuto a comunicare al medico indicato dagli stessi gli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e le valutazioni cliniche relative, ma sempre previo consenso del paziente o del suo rappresentante legale (art. 59 del Codice di deontologia medica).2

Prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto
Il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico è praticato nel rispetto dell’ordinamento garantendo la corretta informazione dei familiari. Il prelievo da vivente è aggiuntivo e non sostitutivo del prelievo da cadavere e il medico, nell’acquisizione del consenso informato scritto, si adopera per la piena comprensione dei rischi da parte del donatore e del ricevente (art. 41 del Codice di deontologia medica).2

Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali
Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso (art. 15 del Codice di deontologia medica).2

Utilizzo di tecnologie informatiche
Il medico, nell’uso di qualsiasi strumento informatico, deve acquisire il consenso al trattamento dei dati, garantire che i dati da lui raccolti siano coerenti con le finalità del trattamento stesso, nonché provvedere, per quanto di competenza, alla garanzia della pertinenza e veridicità dei dati raccolti, impegnandosi per la loro assoluta riservatezza (art. 78 del Codice di deontologia medica).2

 

Cosa dice la legge

La legge 219 del 22 dicembre 2017 (entrata in vigore il 31 gennaio 2018) prende specificatamente in considerazione il Consenso informato. In particolare, la legge sottolinea che “il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura”.3

  • Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o con videoregistrazioni o, per la persona  con disabilità, con dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.3
  • In ogni momento la persona può rivedere le sue decisioni. Il rifiuto (non inizio) o la rinuncia (interruzione) riguardano tutti gli accertamenti diagnostici e i trattamenti sanitari, tra i quali la Legge include l’idratazione e la nutrizione artificiali.3
  • L’assenso del paziente può avvenire anche con strumenti informatici (Agid Circolare n.1 del 24 gennaio 2018).4

L’autore

Dr. Pierluigi Diano

Pneumologo e Medico di Medicina Generale

Bibliografia

  1. Ercolini MP. Il consenso informato in medicina applicazioni, disapplicazioni, inapplicazioni. 2014. Disponibile a: http://www.perelliercolini.it/PDF/consenso_informatico_medicina.pdf Ultimo accesso: 03.05.2024
  2. Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Codice di deontologia medica 2014 e successive modifiche. Disponibile a: https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2018/03/CODICE-DEONTOLOGIA-MEDICA-2014.pdf Ultimo accesso: 03.05.2024
  3. Legge 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (18G00006) (GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2018. Disponibile a: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg Ultimo accesso: 03.05.2024
  4. Agenzia per l’Italia digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Circolare AgID n. 1/2018 del 24/gennaio/2018. “Linee guida per la Dematerializzazione del Consenso Informato in Diagnostica per Immagini”. Disponibile a: https://www.enpam.it/wp-content/repository/universaliamultimediale/CI/documenti/287%20AGID%20CIRC%20n.%2001%20-%2024%20gen%202018.pdf Ultimo accesso: 03.05.2024

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