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Come aprire uno studio medico: guida pratica

Come aprire uno studio medico: guida pratica

Studio medico di assistenza specialistica privata e studi odontoiatrici

Autorizzazione

Le strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, inclusi studi odontoiatrici e studi medici e di altre professioni sanitarie attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente anche in relazione all’utilizzo di attrezzature sanitarie, richiedono procedure di autorizzazione definite da specifici regolamenti dei singoli Comuni. Bisogna pertanto rivolgersi all’Ordine dei Medici del proprio Comune per avere informazioni dettagliate al riguardo.

Data di pubblicazione: 09 aprile 2018

Studio medico di Medicina Generale e di Pediatria di Famiglia

Autorizzazione

Lo studio del medico di assistenza primaria deve rispondere ai requisiti dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) vigente (art. 36 per la Medicina Generale – art. 35 per la Pediatria di Famiglia (PdF); ACN 23 marzo 2005 – testo integrato con l’ACN 29 luglio 2009).  Tale studio non necessita dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento rilasciata dal Comune, a meno che non vi si trovino attrezzature che presuppongono l’esecuzione di prestazioni non strettamente correlate all’attività assistenziale convenzionata, ovvero attrezzature per prestazioni particolari complesse/invasive. In questi ultimi casi si dovrà notificare l’apertura anche all’INAIL e dotarsi di certificazione di impianto elettrico a norma.

Requisiti di base

Uno studio medico per MMG/PdF è ritenuto “idoneo” se consiste di minimo 3 ambienti (sala visita, sala d’aspetto, servizi igienici) dotati di tutte le caratteristiche di cui al comma 2 dell’art. 36 dell’ACN (illuminazione e aerazione idonea, dimensionamento degli spazi, ecc.).

  • Gli ambienti possono essere adibiti esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati. In quest’ultimo caso verificare il regolamento condominiale.
  • Lo studio deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate.
  • Se nello studio medico è presente un solo bagno è indispensabile che nella sala visita sia presente un lavamano o, qualora non sia facilmente installabile, un sito con un dispenser di sapone per mani e un dispenser di asciugamani.
  • Gli impianti presenti nello studio (elettrici, idraulici, ecc.) devono rispondere alla normativa vigente.
  • In caso di presenza di personale occorre l’osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione antincendio o antinfortunistica e di igiene del lavoro.
  • Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.

 

Possibili coesistenze con altri studi

Lo studio dell’MMG/PdF può coesistere solamente con studi professionali che svolgono attività mediche o sanitarie, purché non soggette a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A).

Per esempio:

  • Sì (esempi di studi non soggetti a D.I.A.): studi in cui esercitano fisiochinesiterapista, cardiologo, psicologo ecc., comunque strutture nelle quali non si praticano attività terapeutiche e piccola chirurgia con anestesia locale o loco-regionale.
  • No (esempi di studi soggetti a D.I.A.): ambulatori odontoiatrici, ambulatori radiologici e/o con laser classe 3B e 4, ambulatori dove viene effettuata piccola chirurgia, in anestesia locale, strutture sanitarie intestate a società/cooperative, ad eccezione di quelle composte ai fini di supportare le medicine di gruppo.

 

Possibile condivisione con altri specialisti

Non è esclusa la possibilità di presenza, all’interno dello studio, di consulenti specialisti operanti in regime libero professionale compatibile, a condizione che tali attività:

  • non comportino erogazione di prestazioni connesse a procedure complesse che necessitino di una particolare tipologia organizzativa o strumentale o siano comunque invasive.
  • non siano di ostacolo all’erogazione delle prestazioni previste dall’ACN e i volumi di attività siano di entità ridotta rispetto all’attività generale dello studio a prescindere dal numero dei professionisti interessati.

 

Smaltimento rifiuti speciali

Le procedure di smaltimento dei rifiuti sanitari dello studio medico e la relativa classificazione al fine della diversa modalità di smaltimento sono contenute nel DPR 15 luglio 2003 n. 254, pubblicato in G.U. n. 211 del 11 settembre 2003.

  • L’obbligo della tenuta dei registri e della comunicazione al Catasto non riguarda i rifiuti sanitari pericolosi prodotti nell’esercizio di professione intellettuale non inquadrata in un’organizzazione d’impresa (singoli professionisti, medici generici, medici di famiglia, anche se si avvalgono della collaborazione di ausiliari).
  • I rifiuti sanitari devono comunque essere gestiti in modo separato dagli altri rifiuti anche se prodotti dallo studio medico, come ha affermato la Direttiva del Consiglio UE n. 91/689/CEE. Anche se assimilabili ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento, non devono essere conferiti come tali al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ma raccolti e avviati allo smaltimento tramite per esempio i centri vaccinali, in occasione di campagne vaccinali.

 

Barriere architettoniche

Non è essenziale l’eliminazione delle barriere architettoniche (secondo quanto richiesto dalla legge n° 13 del 9/1/89, dal D.M. n. 236 del 14/6/89 e dall’art. 24 della legge 104 del 5/2/1992) in quanto non indispensabile al corretto esercizio dell’attività assistenziale.

  • Il medico di medicina generale è infatti tenuto a prestare le proprie cure al domicilio del paziente non trasportabile o non deambulante.
  • In caso di apertura di nuovi studi, anche se localizzati in stabili di non recente costruzione, si consiglia l’abbattimento delle barriere architettoniche per consentire l’ingresso dei disabili.

L’autore

Dr. Pierluigi Diano

Pneumologo e Medico di Medicina Generale

Bibliografia

Sul sito della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) sono sempre disponibili i documenti relativi agli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) (versioni complete e aggiornamenti) per Medici di Medicina Generale e Pediatri di Famiglia.

Per accedere alla pagina, cliccare sul seguente link: Ultimi Accordi Collettivi Nazionali (ACN)

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