Login con   logo Medikey ACCEDI | REGISTRATI

Cerca nel sito

Certificati medici

Certificati medici

Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.

Data di pubblicazione: 07 marzo 2018

Così si esprime l’Articolo 24 del Codice Deontologico, che identifica nel certificato un’attestazione di primaria rilevanza nella pratica clinica

Il certificato medico, infatti, è la testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazioni di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell’individuo o della collettività aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa.

Il codice deontologico impone al medico di redigere il certificato con affermazioni che derivino da constatazioni dirette personalmente effettuate oppure sulla base di documentazione oggettiva (referti).

Requisito sostanziale del certificato è:

l’attestazione di fatti di natura biologica, obiettivi e tecnicamente rilevabili.

In altri termini, il certificato dovrà quindi contenere dati certi, obiettivi, valutabili anche da terzi. Da sottolineare che il rigore obiettivo non sottintende certezza diagnostica.

I requisiti

Requisiti formali di una corretta certificazione sono:

  • l’intestazione del medico certificante,
  • le generalità del paziente che lo richiede,
  • l’oggetto della certificazione (per esempio diagnosi e prognosi di malattia),
  • la firma del medico,
  • la data e il luogo di redazione.

Il certificato, inoltre, deve essere redatto con scrittura a termini comprensibili, senza correzioni che possano far sorgere il dubbio di successive alterazioni o contraffazioni.

Deve essere quindi caratterizzato da:

  • veridicità: deve “testimoniare il vero” in relazione all’obbligo di certificare sempre dopo l’accertamento clinico personalmente eseguito dal certificante, che deve per esempio distinguere i segni clinici obiettivi dai sintomi lamentati dal paziente (oggetto del certificato sono i fatti di natura tecnica e non già solo quanto soggettivamente dichiarato);
  • chiarezza, che non è soltanto chiarezza grafica (comprensibilità della scrittura), ma anche intelligibilità dei concetti espressi o dei fatti descritti. Per non incorrere nel rischio di ambiguità è opportuno evitare sempre gli acronimi.

La redazione e rilascio del certificato avvengono su richiesta del paziente o del legale rappresentante dello stesso: genitore nel caso del minore (età < 18 anni); tutore nel caso del soggetto interdetto per incapacità di intendere e di volere. La falsità in certificato, commessa da pubblici ufficiali o da esercenti un servizio di pubblica necessità, configura il reato di falso ideologico previsto dagli artt. 479, 480 e 481 del codice penale.

Due tipologie di certificato frequentemente richieste al medico.

1 - La certificazione di malattia

La certificazione di incapacità temporanea al lavoro per malattia per i pubblici dipendenti, dopo il secondo evento nell’anno solare o se la malattia si protrae per oltre dieci giorni, deve essere rilasciata da un medico del SSN (medico di medicina generale convenzionato o medico di una struttura pubblica).

Qualsiasi medico, invece, può rilasciare le certificazioni di malattia per i dipendenti pubblici al di sotto di tali limiti temporali e per i dipendenti di aziende private.

Nel caso in cui il paziente dichiari di essersi assentato in giorni precedenti a quello della visita, il medico daterà il certificato al giorno della visita e da tale giorno formulerà la prognosi.

 

Nel modulo online, è possibile indicare la data dichiarata dal paziente di inizio della malattia, tenendo però presente che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia, viene riconosciuto solo il giorno precedente rispetto a quello della visita. La certificazione di malattia deve essere effettuata solo online attraverso il SISS (Sistema Informativo Socio Sanitario). A tale obbligo di certificazione per via informatica sono tenuti sia i medici di medicina generale sia i medici delle strutture pubbliche e private accreditate. Solo in presenza di mal funzionamento del Sistema Informatico potrà essere rilasciata la certificazione in forma cartacea, con le consuete modalità di compilazione, indicando l’impossibilità dell’invio telematico.

L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza della convenzione in modo inderogabile, dai contratti o accordi collettivi.

Solo per alcune categorie di lavoratori dovrà essere rilasciato il certificato di malattia ancora in forma cartacea con indicazione della diagnosi, essi sono:

  • magistrati,
  • avvocati dello Stato,
  • professori universitari,
  • personale appartenente alle forze armate e alla polizia di stato,
  • Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
  • personale delle carriere diplomatiche e prefettizie,
  • altre categorie che ai sensi di legge sono disciplinate da propri ordinamenti.

 

Al lavoratore dovrà essere fornito il numero di protocollo della certificazione inviata all’INPS tramite il SISS. Sono in corso di definizioni le modalità di fornitura delle credenziali di accesso al sistema di certificazione online per i medici non dipendenti e non convenzionati con il SSN.

Va precisato che la normativa prevede l’obbligo di rilasciare certificati di malattia sulla base di quanto desunto dalla visita medica e secondo le regole della buona pratica clinica. Pesanti sanzioni sono previste in caso di comportamenti difformi.

Infine, il medico di continuità assistenziale è tenuto a rilasciare la certificazione di malattia, se ne ravvisa la necessità, per una durata massima di tre giorni.

2 - Il certificato per attività fisico-sportiva

Nel 2015 il Ministero della Salute, con una nota esplicativa, ha fatto chiarezza su chi debba presentare il certificato medico sportivo, sui soggetti autorizzati a rilasciarlo, e sui casi in cui debba essere a pagamento o gratuito. Sono distinte tre tipologie di attività fisico-sportiva:

  • ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA
    si intende l’attività, individuale o collettiva, praticata da soggetti non tesserati a Federazioni sportive nazionali, Discipline associate o Enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni, e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento psico-fisico, non regolamentata da organismi sportivi e comprende anche l’attività che si svolge in proprio. Per andare in piscina o in palestra, a correre al parco o a giocare a calcetto non è necessario il certificato medico sportivo.
    Tuttavia alcuni club e centri fitness così come alcune piscine e altre strutture richiedono il certificato per attività non agonistica come forma di tutela e assicurazione da eventuali infortuni. In questi casi lo specialista di medicina sportiva così come il medico di medicina generale possono rilasciare tale certificato;

 

  • ATTIVITÀ NON AGONISTICA
    è obbligatorio il certificato medico sportivo. In questo ambito rientrano le attività sportive svolte dai tesserati e organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FIGC, FIN, FIT, FIPAV e così via); le Discipline associate (FASI per l’arrampicata sportiva, per esempio); gli Enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni (CSI, PGS, UISP, CUSI e così via) o gli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche. In questi casi i tesserati devono presentare il certificato medico sportivo (esclusi i tesserati che non svolgono attività fisica – i dirigenti sportivi – e quelli la cui attività sportiva non implica l’impegno fisico – i giocatori di bridge della FIGB, per esempio).
    Il certificato medico sportivo per attività sportive non agonistiche è a pagamento (esclusi i casi di attività ed eventi sportivi scolastici come i Giochi della gioventù, per i quali il preside può richiedere l’esenzione dal pagamento) e ha validità di 1 anno.
    Il certificato medico sportivo per le attività non agonistiche può essere rilasciato da uno specialista in medicina dello sport, da un medico di medicina generale o dal pediatra e deve contenere gli esiti di una anamnesi ed esame obiettivo, della misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo;

 

  • ATTIVITÀ AGONISTICA
    è obbligatorio il certificato medico sportivo che deve esser rilasciato dallo specialista in medicina dello sport. Sono classificate come agonistiche le attività sportive praticate come membri tesserati a una Federazione sportiva o Ente sportivo riconosciuti dal Coni e praticate in maniera continuata con la partecipazione regolare a gare e incontri agonistici. In questo caso il certificato medico sportivo deve prevedere esami approfonditi che attestino l’idoneità della persona alla pratica di uno sport a livello agonistico. Per esempio: la spirometria, l’esame delle urine, il test visivo e l’elettrocardiogramma sotto sforzo.

 

I principali certificati

I certificati più comuni sono:

  • attività sportiva non agonistica
  • anamnestico per patente di guida
  • patentino del ciclomotore
  • anamnestico per porto d’armi
  • certificato INPS per cure termali
  • certificato INPS per invalidità civile
  • certificato per trasporto di farmaci in aereo
  • certificato INAIL di infortunio sul lavoro
  • certificato INAIL di malattia professionale.

L’autore

Dr. Piercarlo Salari

Medico chirurgo specialista in Pediatria
Responsabile del gruppo di lavoro per il sostegno alla genitorialità SIPPS

Contenuti correlati

Linee guida per la gestione delle proprie pagine social

Segreto professionale del medico e codice penale

L’abusivismo della professione medica