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Certificati medici

Certificati medici

Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.

Data di pubblicazione: 07 marzo 2018

Così si esprime l’Articolo 24 del Codice Deontologico, che identifica nel certificato un’attestazione di primaria rilevanza nella pratica clinica

Il certificato medico, infatti, è la testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazioni di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell’individuo o della collettività aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa.

Il codice deontologico impone al medico di redigere il certificato con affermazioni che derivino da constatazioni dirette personalmente effettuate oppure sulla base di documentazione oggettiva (referti).

Requisito sostanziale del certificato è:

l’attestazione di fatti di natura biologica, obiettivi e tecnicamente rilevabili.

In altri termini, il certificato dovrà quindi contenere dati certi, obiettivi, valutabili anche da terzi. Da sottolineare che il rigore obiettivo non sottintende certezza diagnostica.

I requisiti

Requisiti formali di una corretta certificazione sono:

  • l’intestazione del medico certificante,
  • le generalità del paziente che lo richiede,
  • l’oggetto della certificazione (per esempio diagnosi e prognosi di malattia),
  • la firma del medico,
  • la data e il luogo di redazione.

Il certificato, inoltre, deve essere redatto con scrittura a termini comprensibili, senza correzioni che possano far sorgere il dubbio di successive alterazioni o contraffazioni.

Deve essere quindi caratterizzato da:

  • veridicità: deve “testimoniare il vero” in relazione all’obbligo di certificare sempre dopo l’accertamento clinico personalmente eseguito dal certificante, che deve per esempio distinguere i segni clinici obiettivi dai sintomi lamentati dal paziente (oggetto del certificato sono i fatti di natura tecnica e non già solo quanto soggettivamente dichiarato);
  • chiarezza, che non è soltanto chiarezza grafica (comprensibilità della scrittura), ma anche intelligibilità dei concetti espressi o dei fatti descritti. Per non incorrere nel rischio di ambiguità è opportuno evitare sempre gli acronimi.

La redazione e rilascio del certificato avvengono su richiesta del paziente o del legale rappresentante dello stesso: genitore nel caso del minore (età < 18 anni); tutore nel caso del soggetto interdetto per incapacità di intendere e di volere. La falsità in certificato, commessa da pubblici ufficiali o da esercenti un servizio di pubblica necessità, configura il reato di falso ideologico previsto dagli artt. 479, 480 e 481 del codice penale.

Due tipologie di certificato frequentemente richieste al medico.

L’autore

Dr. Piercarlo Salari

Medico chirurgo specialista in Pediatria
Responsabile del gruppo di lavoro per il sostegno alla genitorialità SIPPS

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