
Fin dove può arrivare la gestione del paziente a distanza? Il perimetro normativo allo stato attuale

Data di pubblicazione: 8 novembre 2024
È indubbio che l’emergenza sanitaria COVID-19 abbia indotto un forte impulso alla cosiddetta “tele-medicina”, con tutto il suo corollario di nuove sfide per il sistema sanitario nazionale e per il sistema… nervoso dei medici.
Definizione e normative
La telemedicina comporta la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico nella forma di testi, suoni, immagini o altre forme necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il successivo controllo dei pazienti.1
Il perimetro normativo di questo tipo di gestione clinica è stato meglio definito negli ultimi anni, fino all’attuale Decreto ministeriale 21 settembre 2022 recante “Approvazione delle linee guida per i servizi di telemedicina – Requisiti funzionali e livelli di servizio”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 256 del 2 novembre 2022.2
Si rimanda alla lettura completa del documento, ove sono disponibili dei riferimenti ufficiali sia sui requisiti minimi per l’esercizio della telemedicina sia sui criteri opportuni su quando può essere opportuno adottare questo strumento nella attuale pratica clinica. In questo “focus” evidenzieremo alcuni punti, con relative riflessioni.2
Ruolo “complementare” e “non sostitutivo” della “tele-visita”
Innanzitutto, il Decreto, citando il testo delle Indicazioni nazionali del 2020, ha confermato la natura complementare – e non certo sostitutiva della cosiddetta “televisita” – rispetto all’esecuzione dell’atto medico in presenza.2
Non si può infatti dimenticare la decisione di intraprendere la professione medica ha come imprescindibile impulso la necessità del contatto diretto del medico con il paziente. Solo la visita “di persona” (e “della persona”) può infatti consentire la completezza della valutazione clinica, con la possibilità di cogliere i linguaggi del corpo, la personalizzazione del colloquio, l’attenzione ad aspetti emotivi e psicologici, che potrebbero essere nascosti o fraintesi, nella comunicazione “a distanza”.
Punti cruciali delle linee guida per i servizi di telemedicina
In sostanza, nelle suddette linee guida, viene stabilito che il ricorso alle prestazioni di telemedicina deve fungere da integrazione e rafforzamento delle prestazioni sanitarie erogate in presenza.2,3
Tecnicamente (ma forse poco realisticamente), viene anche definito che la telemedicina andrebbe riservata all’assistito che risulti “eleggibile dal punto di vista clinico, tecnologico, culturale e di autonomia o della eventuale disponibilità di un caregiver, per la fruizione dei servizi di telemedicina”. Ciò significa che devono risultare idonei – da parte del paziente e/o del caregiver – determinati requisiti, la cui adeguatezza andrebbe effettuata anche tramite un sopralluogo del domicilio dell’assistito (!):2,3
- dotazione tecnologica
- capacità di utilizzo di dispositivi, internet e tecnologie dell’informazione
- condizioni igieniche del domicilio
Nella pratica quotidiana di ciascun medico, che si relaziona con i propri assistiti tramite mail, messaggistica, immagini e video, è evidente che queste indicazioni ribadiscono le molteplici criticità che accompagnano le opportunità della telemedicina.
Condizioni cliniche affidabili alla telemedicina
Con buon senso e conoscenza approfondita dei propri assistiti, è possibile da parte del medico individuare l’ambito delle condizioni cliniche compatibili con la prestazione da remoto.2,3
Può essere il caso, per esempio, per monitorare determinati parametri vitali, in caso di patologie croniche o di un evento clinico acuto, con possibile evoluzione a breve termine, come può accadere nella gestione di un caso di Covid-19 paucisintomatico, gestibile a domicilio.
Tuttavia, è chiaro che una scelta di gestione di questo tipo da parte del medico va costantemente verificata, prevedendo in anticipo – per scritto – la modalità e la regolarità della trasmissione dei dati, includendo comunque il controllo diretto, tramite visite ambulatoriali.
Inquadramento del paziente candidabile alla telemedicina
Ancora più difficile e rischioso – sia per il medico sia per l’assistito paziente – è la verifica dell’adeguatezza del paziente nella capacità di utilizzo di un eventuale dispositivo medico e/o un accesso a internet o del tipo di assistenza che possa ricevere a riguardo.2,3
Non di meno, è assai complessa la valutazione dell’adeguatezza culturale e sociale del paziente, della sua dotazione tecnologica e delle condizioni igieniche della sede da cui si collega.2,3
Questi aspetti la legge può definirli solo in maniera astratta e non circoscritta e si traducono quindi in ulteriore “stress” di responsabilità per il medico. Di fatti, a norma del Decreto ministeriale, “l’eleggibilità clinica è a giudizio insindacabile del medico” che dovrà, dunque, esaminare non solo le condizioni cliniche dell’assistito, ma anche la sua “eleggibilità” per quanto attiene ai profili sociale e tecnologici.2,3
Intervento delle Regioni e delle Società scientifiche
È auspicabile che a supporto della responsabilità del medico, vi siano interventi più circostanziati, a livello di normative nazionali e/o regionali. Soprattutto pare opportuno che vengano delimitati con più precisione i requisiti di eleggibilità del paziente e l’eventuale individuazione di figure competenti che da coinvolgere in tale giudizio. Per esempio, negli aspetti di natura clinica da affidare alla telemedicina, potrebbero essere auspicabili eventuali linee guida delle società scientifiche. Nella definizione degli aspetti informatici/tecnologici e igienici, potrebbe invece essere opportuno che intervengano le Agenzie di Tutela della Salute (ATS; che sostituiscono le precedenti ASL – Aziende Sanitarie Locali –). Non di meno, deve essere ancora definita una modalità che definisca un’adesione informata da parte del paziente per l’attivazione dei servizi di telemedicina, come richiesto dalle indicazioni nazionali del 2020. Anche questo compito è attualmente demandato al medico che deve istruire il paziente sulle precise modalità di esecuzione della prestazione, sull’obiettivo della stessa, sui vantaggi e sui rischi tipici dell’erogazione della prestazione in telemedicina, nonché sulla gestione dei suoi dati personali, su come rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento ecc. Anche in questo ulteriore carico burocratico è auspicabile che il medico non venga lasciato solo.
Italia prima in Europa a dotarsi di un progetto nazionale di telemedicina
L’8 marzo 2023 è stato firmato, alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci, il contratto tra AGENAS e il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Almaviva S.p.A. per l’affidamento in concessione della “Progettazione, realizzazione e gestione dei Servizi abilitanti della Piattaforma nazionale di Telemedicina PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)”, per un valore di 250 milioni di euro. A detta del Ministero della Salute, questa piattaforma offrirà ai professionisti sanitari nuovi strumenti validati per operare efficacemente in ogni processo individuale e multi-disciplinare e allo stesso tempo verrà anche migliorata l’accessibilità dei pazienti alle cure e alle prestazioni”. Questa piattaforma dovrebbe essere anche il primo tassello per uniformare i servizi di telemedicina, superando le diseguaglianze tra le diverse aree territoriali. Di sicuro, con questo progetto, l’Italia si pone all’avanguardia, rispetto alle altre nazioni europee, nell’obbiettivo di rendere la tele-medicina uno strumento sempre più efficiente e affidabile.4

L’autore
Dr. Pierluigi Diano
Pneumologo e Medico di Medicina Generale
Bibliografia
- Ministero della Salute. Telemedicina. Linee di indirizzo nazionali. Disponibile a: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2129_allegato.pdf Ultimo accesso: 07.05.2024
- Ministero della Salute. Decreto 21 settembre 2022. Approvazione delle linee guida per i servizi di telemedicina – Requisiti funzionali e livelli di servizio. (22A06184)(GU n.256 del 2-11-2022). Disponibile a: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario. Ultimo accesso: 07.05.2024
- Piano nazionale di ripresa e resilienza. La telemedicina a supporto dei pazienti nell’assistenza sanitaria territoriale. Linee guida per i Servizi di telemedicina. Requisiti funzionali e livelli di servizio (Allegato A). Disponibile a: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=22A06184&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-02&art.progressivo=0. Ultimo accesso: 07.05.2024
- QuotidianoSanità.it 9 marzo 2023. Telemedicina. Firmato contratto per servizi piattaforma nazionale. Disponibile a: https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=111846&fr=n Ultimo accesso: 07.05.2024